Sentenza n. 978/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza n. 110/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09/01/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica docente per due annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto, in relazione a contratti a tempo determinato, al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, per complessivi 1.000 euro, oltre alle spese processuali. La sentenza non era stata impugnata, era stata notificata al Ministero il 18 marzo 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza dimostrare l'adempimento. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Napoli era passata in giudicato, che l'azione di ottemperanza era ammissibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che erano rispettati i termini processuali e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusa l'allocazione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'insufficienza dei fondi o della cassa non costituisce impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione fonda la giurisdizione di ottemperanza del giudice amministrativo per ottenere l'adeguamento dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine era inutilmente decorso.
art. 1 l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica docente, riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente all'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a quanto deciso nel caso concreto.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto a un giudicato e risultano decorso il termine processuale per l'ottemperanza e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine assegnato.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile nell'azione di ottemperanza quando l'inerzia dell'amministrazione risulta già accertata, subordinando l'intervento commissariale all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il commissario ad acta deve adottare anche gli atti contabili necessari all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della spesa; l'insufficienza dello stanziamento o della disponibilità di cassa non costituisce, di per sé, un legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato.
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