Sentenza del 30/07/2019 n. 20479 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento sintetico relativo all'anno d'imposta 2002. L'Ufficio sosteneva che, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973, il contribuente non dovesse dimostrare soltanto la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma anche che le spese sostenute per gli acquisti immobiliari fossero state finanziate proprio con tali redditi, e non con altri redditi dichiarati. Contestava inoltre la valutazione della documentazione effettuata dal giudice tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha chiarito che il contribuente deve fornire una prova documentale idonea non solo dell'esistenza, dell'entità e della durata del possesso delle disponibilità finanziarie, ma anche di elementi oggettivi che rendano plausibile il loro impiego per sostenere le spese contestate. Nel caso concreto, la Commissione regionale aveva esaminato le diverse fonti di liquidità indicate dal contribuente, tra cui risparmi, redditi della moglie, contributi paterni, attività lavorativa, redditi da lavoro autonomo e mutuo, ritenendole documentate e idonee a superare la presunzione di maggiore capacità contributiva. La contestazione dell'Agenzia sulla congruità della valutazione documentale è stata ritenuta inammissibile in cassazione perché diretta a una rivalutazione dei fatti e non adeguatamente specificata. Il ricorso incidentale del contribuente, subordinato all'accoglimento di quello principale, è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6
Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
La norma consente al contribuente di superare la presunzione derivante dall'accertamento sintetico dimostrando documentalmente la provenienza delle risorse utilizzate. La prova deve riguardare l'entità e la durata della disponibilità finanziaria e deve contenere elementi oggettivi che rendano riferibile la spesa a tali risorse, senza che sia necessariamente richiesta una prova contabile puntuale di ogni singolo pagamento.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Il ricorso per cassazione per violazione di legge non consente, di regola, di ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Una censura relativa alla motivazione o alla valutazione di un fatto decisivo deve essere formulata specificamente secondo il relativo vizio processuale; non è sufficiente contestare genericamente la conclusione raggiunta dal giudice di merito.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, riportandone il contenuto rilevante e precisando quando e dove siano stati prodotti. Il semplice rinvio ai fascicoli di parte non è sufficiente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico basato su incrementi patrimoniali, il contribuente può vincere la presunzione dimostrando con documenti la disponibilità di risorse compatibili per importo e durata con le spese sostenute.
- Non è normalmente sufficiente dimostrare che il contribuente possedeva genericamente denaro o redditi ulteriori: occorre fornire elementi oggettivi che rendano plausibile il collegamento tra tali risorse e l'acquisto contestato.
- La prova può risultare da una pluralità di fonti, come risparmi pregressi, redditi del coniuge, liberalità familiari, mutui, redditi esenti o soggetti a ritenuta e altre disponibilità documentate, purché siano coerenti sotto il profilo quantitativo e temporale.
- In cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione della documentazione o sostituire il giudizio di fatto compiuto dalla Commissione tributaria, salvo specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali dedotti nel rispetto dei requisiti processuali.
- Chi contesta la valutazione delle prove deve indicare puntualmente i documenti rilevanti, il loro contenuto e la fase processuale in cui sono stati prodotti; il rinvio generico agli atti o ai fascicoli è inammissibile.
- La decisione conferma l'importanza di predisporre, già nella fase amministrativa o nell'accertamento con adesione, una ricostruzione documentata dei flussi finanziari e della loro compatibilità con le spese patrimoniali.
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