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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46603/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare (misura carceraria originaria, attualmente risultante agli atti come arresti domiciliari) per il reato associativo ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990. La difesa ha denunciato: 1) nullità/formalità della motivazione dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione (copia-incolla della richiesta cautelare); 2) insufficienza e travisamento delle captazioni ambientali che, al più, dimostrerebbero conoscenza dell'attività illecita del figlio e un episodio occasionale (reperimento di mannite), senza provare l'adesione stabile all'organizzazione; 3) omissione di adeguata motivazione sull'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; 4) vizio di valutazione delle esigenze cautelari (marginalità della posizione, incensuratezza, mancanza di reati-fine, lungo intervallo temporale tra fatti e misura, smantellamento dell'organizzazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto generico il primo motivo ma ha accolto il secondo, ritenendo che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria circa l'adesione stabile dell'indagata all'associazione criminale: la valutazione non può fondarsi su una presunzione astratta di monopolio territoriale dell'organizzazione né su un singolo episodio (reperimento di mannite) senza spiegare perché tale condotta attesti ruolo funzionale e volontà di adesione all'organizzazione. Sull'aggravante 416-bis.1 la Corte osserva che la ricorrente non ha spiegato il proprio interesse alla censura e comunque la questione non incide sull'an e sul quomodo della misura. Le censure sulle esigenze cautelari sono assorbite dall'accoglimento del motivo sull'inidoneità del quadro indiziario, pur osservando la Corte carenze nella motivazione del Tribunale anche sotto questo profilo (es. lungo lasso temporale). Conseguentemente l'ordinanza impugnata è annullata con rinvio per nuovo esame conforme ai principi indicati. La Cancelleria è esentata dalle comunicazioni di rito dato l'attuale stato cautelare risultante dagli atti (arresti domiciliari).

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma relativa al traffico di stupefacenti; contestata in relazione alla misura cautelare per associazione finalizzata al traffico. La Corte richiede elementi concreti per ricollegare la persona all'associazione e non si accontenta di meri indizi familiari o episodici

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina della gravità indiziaria per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte rilancia il principio che la gravità indiziaria debba essere motivata con riferimento a comportamenti idonei a dimostrare adesione stabile e consapevole all'associazione, specialmente quando l'evidenza deriva da un singolo episodio

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Prescrive i contenuti della motivazione dell'ordinanza; la doglianza di assenza di autonoma valutazione è stata ritenuta in parte generica, ma la Corte richiama l'obbligo di motivazione non formale e non meramente riproduttiva

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regole generali sull'applicazione delle misure cautelari; rilevanza nella valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, persistenza della pericolosità)

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Previsioni sulle misure cautelari personali e sul relativo giudizio di adeguatezza; la Corte sottolinea che nella valutazione della necessità della misura vanno considerate marginalità dell'imputato, incensuratezza, mancanza di reati-fine e decorso temporale dei fatti

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante collegata a organizzazione di tipo mafioso; la Corte osserva che la censura sulla qualificazione aggravata non è stata adeguatamente motivata dalla ricorrente (mancanza di interesse alla censura) e che la questione non altera l'an e il quomodo della misura

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regole di sintesi dei motivi in cassazione; la Corte rileva che alcune doglianze sono state esposte in modo generico e perciò non valutabili nel merito

Massime di principio

  • La semplice conoscenza o vicinanza familiare a soggetti dediti al traffico non è di per sé sufficiente a ritenere l'adesione stabile a un'associazione criminale: serve prova di comportamenti che evidenzino un ruolo funzionale e la volontà di far parte del sodalizio
  • Le captazioni o condotte isolate (anche rilevanti) devono essere valutate con rigore: un singolo episodio può non bastare a dimostrare l'appartenenza all'organizzazione se non emergono elementi concreti che ne attestino la stabilità e la funzione all'interno del gruppo
  • La teoria della gestione monopolistica del mercato territoriale non può trasformarsi in una presunzione astratta che ricomprenda automaticamente tutti i soggetti coinvolti in episodi di spaccio: occorrono collegamenti probatori specifici
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari rilevano fattori personali e temporali (incensuratezza, marginalità della posizione, assenza di reati-fine, lungo intervallo temporale tra fatti e misura, attività investigativa successiva e smantellamento dell'organizzazione) che possono indebolire la necessità della custodia
  • Le aggravanti (es. art. 416-bis.1) richiedono motivazione specifica e devono essere oggetto di interesse alla censura; in Cassazione l'omessa dimostrazione dell'interesse può precluderne il sindacato
  • Carente motivazione dell'ordinanza cautelare costituisce motivo idoneo, se rilevante, ad ottenere annullamento con rinvio per nuovo esame da parte dell'autorità giudicante competente

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