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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22247/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'attribuzione, nel 2007, della rendita catastale a un compendio immobiliare acquistato da una società successivamente subentrata nei rapporti relativi al bene. La contribuente contestava che nel calcolo della rendita fossero stati inclusi anche impianti e attrezzature tecniche per la telefonia che, secondo i contratti di trasferimento e locazione e secondo atti ricognitivi della società di telecomunicazioni, sarebbero rimasti di proprietà di quest'ultima e sarebbero comunque beni rimovibili, non stabilmente infissi al suolo. Dopo un primo ricorso e un primo giudizio di legittimità con cassazione con rinvio, la Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, ha ritenuto invece sussistente un rapporto giuridico tra la società proprietaria dell'immobile e gli impianti/attrezzature valorizzati ai fini catastali, affermando la legittimità dell'accatastamento comprensivo degli impianti fissi. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., assumendo che il giudice di rinvio non si fosse conformato al precedente principio di diritto; 2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell'art. 1324 c.c. per errata interpretazione dei contratti e degli atti unilaterali, che avrebbero escluso le attrezzature tecniche dal trasferimento; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e norme del processo tributario; 4) violazione dell'art. 4 r.d.l. 652/1939, sostenendo che i beni erano mobili, rimovibili e non stabilmente infissi, quindi non computabili nella rendita; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c. e vizi correlati per asserito errore di percezione delle prove, poiché il giudice avrebbe ritenuto mancante una relazione tecnica invece prodotta. La sentenza di legittimità ha ritenuto il primo motivo infondato, il secondo inammissibile e comunque infondato, il terzo infondato, il quarto in parte inammissibile e in parte infondato, il quinto infondato, confermando la decisione della CTR.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha affermato che il giudice di rinvio aveva effettivamente svolto l'accertamento richiesto sul rapporto giuridico tra la società e gli impianti contestati; che le censure di interpretazione contrattuale erano inammissibili per difetto di autosufficienza e comunque miravano a una diversa lettura del merito non consentita in cassazione; che la motivazione della sentenza regionale non era apparente né irriducibilmente contraddittoria; che la questione della rimovibilità degli impianti era nuova e quindi non proponibile per la prima volta in cassazione; e che, quanto alla censura sulla prova documentale, non vi era un errore di percezione, ma una valutazione della sufficienza probatoria rimessa al giudice di merito. La Corte ha inoltre ribadito il quadro normativo e giurisprudenziale sulla rendita catastale degli immobili a destinazione speciale, chiarendo che la disciplina sopravvenuta del 2015 opera solo dal 1 gennaio 2016 e non per la procedura del 2007. Ne è derivata la conferma della legittimità dell'accatastamento così come operato dall'Ufficio.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la Corte ha escluso che ciò non fosse avvenuto nel caso concreto.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma di riferimento per i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Norma di riferimento per i motivi di nullità della sentenza e vizi processuali.

  • art. 1362 c.c.

    Per l'interpretazione contrattuale occorre accertare la comune intenzione delle parti, valorizzando anche il comportamento successivo.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno interpretate sistematicamente e coordinate fra loro.

  • art. 1324 c.c.

    I principi sull'interpretazione del contratto si applicano anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Il provvedimento deve essere sorretto da motivazione esistente e non solo apparente.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve essere motivata secondo i requisiti richiesti dal processo tributario.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario trovano applicazione, nei limiti compatibili, le norme del codice di procedura civile richiamate.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura per errore di percezione delle prove non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio riservata al merito.

  • art. 4 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    Ai fini catastali sono immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili; la rendita degli immobili speciali comprende gli impianti fissi stabilmente connessi al suolo nel regime previgente.

  • art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    L'esclusione dalla stima diretta di macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo opera solo dal 1 gennaio 2016.

  • art. 1, comma 22, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    Richiamato quale disciplina sopravvenuta di rideterminazione della rendita, non decisiva per la fattispecie anteriore.

  • art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    Definisce l'unità immobiliare come porzione di fabbricato o insieme di fabbricati dotato di autonomia funzionale e reddituale, includendo costruzioni stabili ancorate o fisse al suolo.

  • art. 812 c.c.

    Richiamato nel consolidato orientamento sulla nozione di immobile e sulla rilevanza degli impianti fissi ai fini catastali.

  • art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    Richiamato dalla giurisprudenza per la disciplina degli impianti funzionali al processo produttivo e per il rinvio alle istruzioni catastali.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamata dalla parte ricorrente in tema di motivazione dell'atto amministrativo.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamata dalla parte ricorrente in tema di obblighi informativi e motivazionali dell'amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; è però sufficiente che svolga l'accertamento demandato, senza necessità di usare formule sacramentali, purché la ratio del rinvio risulti rispettata.
  • La censura di violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto è ammissibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni sono stati violati, trascrive le clausole rilevanti e mostra il concreto scostamento del giudice di merito; non è consentita una mera contrapposizione tra letture alternative del testo negoziale.
  • L'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata appartiene al giudice di merito ed è sindacabile solo per violazione dei criteri ermeneutici o per motivazione radicalmente illogica o apparente; non basta dimostrare che un'altra interpretazione sarebbe possibile o preferibile.
  • Nel processo di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non dedotte nei gradi di merito, salvo i casi rilevabili d'ufficio; la parte che le invoca deve anche indicare dove e come le abbia già dedotte.
  • Ai fini della rendita catastale, nel regime previgente alla L. n. 208/2015, gli impianti fissi e stabilmente connessi al suolo concorrono, in linea generale, alla stima degli immobili a destinazione speciale o particolare se funzionali alla complessiva utilità dell'unità immobiliare; l'esclusione di macchinari e attrezzature funzionali al processo produttivo opera solo dalla data di entrata in vigore della novella.
  • La denuncia di vizio motivazionale o di errore di percezione delle prove non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio; la cassazione controlla solo l'esistenza di un errore sul fatto decisivo o di una motivazione meramente apparente, non la sufficienza o persuasività della valutazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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