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Sentenza

Sentenza n. 4555/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 698, emanato in data 30/10/2025 dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba;

Giustizia amministrativa202514261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, dopo l'accoglimento dell'istanza cautelare con decreto monocratico, l'Amministrazione ha documentato il sopravvenuto rilascio del visto richiesto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il sopravvenuto rilascio del visto per studio avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata e che sussistessero i presupposti di cui all'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, con liquidazione di euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    sussistono i presupposti per definire integralmente la controversia ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a.

    Il sopravvenuto soddisfacimento integrale della pretesa determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Il sopravvenuto rilascio del titolo amministrativo richiesto dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa fatta valere con il ricorso.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, le spese di lite possono essere poste a carico dell'amministrazione sulla base della soccombenza virtuale, valutando l'esito presumibile della controversia.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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