Sentenza n. 31/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 47/2023 pubblicata in data 21.02.2023 emessa dal Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato. La decisione era stata notificata all'amministrazione ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha corrisposto il capitale, ma risultavano ancora dovuti gli interessi legali liquidati dal giudice ordinario e le spese del giudizio di ottemperanza. Le amministrazioni intimate non si sono costituite.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando la perdurante, seppur parzialmente superata, inadempienza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, detraendo quanto già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi entro i successivi novanta giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione della sentenza passata in giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione non abbia adempiuto integralmente alle relative statuizioni, anche se, dopo la proposizione del ricorso, abbia corrisposto solo una parte delle somme dovute.
- L'avvenuto pagamento parziale del capitale non fa venir meno l'interesse all'ottemperanza quando restino dovuti ulteriori importi riconosciuti dal titolo giudiziale, quali interessi legali o altre componenti della condanna.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine determinato, detraendo le somme già corrisposte.
- In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato degli adempimenti sostitutivi su istanza della parte interessata.
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