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Sentenza

Sentenza n. 7832/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202604210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione della società nell'area B del Casellario informativo ANAC per tre anni, relativa a un contestato inadempimento nell'esecuzione di un appalto di progettazione

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente e stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota ANAC del 29 gennaio 2026, nonché la segnalazione della Regione Lazio e gli atti connessi, deducendo: violazione e falsa applicazione dell'art. 222, comma 10, e dell'art. 98, comma 3, lettera c), del d.lgs. 36/2023, nonché degli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento ANAC sul Casellario; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di motivazione e sviamento; erronea qualificazione della vicenda e insussistenza dei presupposti legali dell'annotazione; omessa considerazione della radicale contestazione dell'inadempimento e della pendenza di un giudizio civile sulla revoca o risoluzione del contratto; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento e correttezza amministrativa. La Regione Lazio ha eccepito l'irricevibilità del ricorso, rilevando che il provvedimento era stato notificato il 29 gennaio 2026, mentre il ricorso era stato notificato il 18 marzo 2026 e depositato il 9 aprile 2026, oltre i termini propri del rito applicabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile senza esaminare i motivi di merito. Ha ritenuto applicabile il rito speciale ex art. 120 c.p.a. ai provvedimenti ANAC in materia di contratti pubblici, anche quando l'atto dell'Autorità sia impugnato autonomamente e riguardi la fase successiva all'aggiudicazione, come l'annotazione nel Casellario informatico. La modifica dell'art. 120 c.p.a. introdotta dall'art. 209 del d.lgs. 36/2023 ha esteso il rito a tutti i provvedimenti ANAC in materia di contratti pubblici, con termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso e termine dimezzato di quindici giorni per il deposito. Poiché il provvedimento era stato notificato il 29 gennaio 2026, la notifica del ricorso del 18 marzo 2026 e il deposito del 9 aprile 2026 risultavano entrambi tardivi. Il Collegio ha aggiunto che, anche ove non si ritenesse applicabile l'art. 120 c.p.a., la controversia sarebbe comunque soggetta all'art. 119 c.p.a., trattandosi di atto di un'Autorità amministrativa indipendente, con conseguente dimezzamento del termine di deposito. La rinuncia alla trattazione cautelare e la richiesta di abbinamento al merito non impedivano la definizione immediata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., essendo integri il contraddittorio e il grado di maturazione della causa. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata in camera di consiglio quando il contraddittorio è integro e la causa è matura per la decisione; la rinuncia alla trattazione cautelare non impedisce tale definizione.

  • art. 120 c.p.a.

    termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso di primo grado

    Nella formulazione vigente dopo il d.lgs. 36/2023, il rito speciale si applica ai provvedimenti ANAC in materia di contratti pubblici anche se adottati autonomamente e nella fase di esecuzione del contratto; il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni e depositato entro il termine dimezzato di quindici giorni.

  • art. 119 c.p.a.

    termine dimezzato per il suo deposito

    Anche in via subordinata, ove non si applichi l'art. 120 c.p.a., l'impugnazione di un atto di un'Autorità amministrativa indipendente rientra nel rito ex art. 119 c.p.a., con dimezzamento del termine di deposito.

  • art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023

    annotazione nell’area B del Casellario informativo

    Costituisce la base normativa dell'annotazione ANAC nel Casellario informatico, la cui impugnazione è stata ricondotta dal TAR al rito speciale dei contratti pubblici.

  • art. 209 d.lgs. 36/2023

    efficace a partire dal 1° luglio 2023

    Ha modificato l'art. 120 c.p.a., ampliando il rito speciale ai provvedimenti ANAC in materia di contratti pubblici, non limitati agli atti delle procedure di affidamento.

Massime di principio

  • I provvedimenti dell'ANAC in materia di contratti pubblici, compresi quelli adottati autonomamente dopo l'aggiudicazione e relativi all'esecuzione del contratto o all'annotazione nel Casellario informatico, sono soggetti al rito speciale previsto dall'art. 120 c.p.a.
  • Per l'impugnazione dei provvedimenti ANAC rientranti nell'art. 120 c.p.a., il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto e depositato entro il termine dimezzato di quindici giorni; la violazione di tali termini comporta l'irricevibilità.
  • L'esigenza di celerità propria del rito appalti riguarda anche gli atti ANAC successivi all'aggiudicazione, poiché le informazioni contenute nel Casellario incidono sulla valutazione dell'affidabilità degli operatori economici nelle future gare.
  • Anche qualora un provvedimento ANAC in materia di contratti pubblici non fosse ricondotto all'art. 120 c.p.a., la sua impugnazione sarebbe comunque soggetta al rito ex art. 119 c.p.a. in quanto atto di un'Autorità amministrativa indipendente, con applicazione del termine dimezzato per il deposito.
  • La rinuncia alla trattazione della domanda cautelare non impedisce al giudice di definire immediatamente il giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a., quando il contraddittorio sia integro e la causa sia matura per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione delle imprese e SOAAnticorruzione e vigilanza ANACTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTermini del procedimentoTrasparenza e pubblicità

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