Cassazione Penale, Sentenza n. 2506/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 13/04/2023 della Corte d'Appello di Roma articolando due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla conferma della condanna per porto in luogo pubblico di arma da fuoco (capo B). Lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto attendibili le dichiarazioni confuse dei carabinieri nonostante l'assenza dell'arma, l'assenza di bossoli sul luogo compatibile con l'ipotesi che solo i militari abbiano sparato, e non abbia valorizzato la consulenza difensiva; contesta inoltre la congettura sulla pistola a tamburo e la ricostruzione della presunta "fiammata". 2) violazione del divieto di reformatio in peius: si contesta che in sede di rinvio la Corte d'appello abbia aumentato l'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. (continuazione) relativo al reato di resistenza a pubblico ufficiale da 8 mesi a 1 anno, peggiorando la posizione dell'imputato su un capo non impugnato dal PM e non oggetto di annullamento.
La decisione
Primo motivo: respinto. La Corte di cassazione ritiene che la Corte d'appello abbia adeguatamente risposto alle criticità segnalate dalla sentenza rescindente, giustificando la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei carabinieri (chiarimenti sul punto di sparo, sulla visibilita e sulle fotografie che confermerebbero vetri oscurati, interpretazione della "luce" come fiammata) e spiegando perché l'assenza di bossoli non sia dirimente (ipotesi plausibile di arma a tamburo, tempi del controllo dell'auto). Secondo motivo: accolto. La Corte di cassazione rileva la violazione del divieto di reformatio in peius, essendo stato aumentato in sede di rinvio l'aumento per continuazione rispetto alla misura stabilita dal giudice di primo grado e non oggetto di annullamento; perciò annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento, ripristinando l'aumento di otto mesi deciso dal Tribunale e rideterminando la pena complessiva nei termini stabiliti dal giudice di primo grado (ossia come risultava dalla sentenza del Tribunale).
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito dei motivi di ricorso per cassazione ai termini stabiliti; il ricorso era articolato entro tali limiti
art. 81, comma 2, cod. pen.
aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen.
Riguarda l'aumento di pena per continuazione; la Corte verifica che la misura dell'aumento non possa essere aggravata in favore dell'imputato in sede di rinvio quando non interessata dall'annullamento
Divieto di reformatio in peius (giurisprudenza)
rif. Sez. 4, n. 31840 del 17/05/2023; Sez. 2, n. 7808 del 04/12/2019; Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022
Principio secondo cui il giudice di rinvio non può peggiorare la posizione dell'imputato rispetto al giudicato implicito formato sui capi non annullati; l'aumento applicato dalla Corte d'appello è stato ritenuto violativo di tale divieto
Principio di sindacato limitato della Corte di cassazione sulla valutazione di merito
rif. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè
La Cassazione non può rivedere la valutazione dei fatti fatta dal giudice di merito se non per profili di legittimità; la mera diversa valutazione delle prove non integra vizio di legittimità
Massime di principio
- La Corte d'appello può ritenere attendibili dichiarazioni di pubblici ufficiali anche in presenza di contraddizioni o assenza di riscontri materiali, purché fornisca motivazioni logiche e risolva le contraddizioni rilevanti
- L'assenza di rinvenimento dell'arma o di bossoli non è di per sé decisiva se esistono spiegazioni plausibili (es. arma a tamburo, tempi o modalità del controllo, testimonianze concordanti) che giustificano la decisione di merito
- In caso di annullamento con rinvio proposto dal solo imputato, il giudice di rinvio non può peggiorare la posizione dell'imputato su capi non interessati dall'annullamento: è vietata la reformatio in peius e ogni aumento di pena sui reati satellite deve rispettare il giudicato implicito formatosi
- La Corte di cassazione interviene per verificare la correttezza giuridica e la motivazione logica del giudizio di merito, ma non sostituisce il suo apprezzamento a quello del giudice di merito in ordine alla valutazione delle prove
- Se la Corte di appello commette reformatio in peius, la Cassazione può porre rimedio annullando limitatamente al trattamento e ripristinando la misura prevista dal giudice di primo grado senza rinviare
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