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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9419/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). I motivi di ricorso denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza (tra cui la presunta errata utilizzazione di elementi da procedimenti archiviati e la valutazione di intercettazioni e di dichiarazioni di collaboratori), l'inutilizzabilità di atti per mancata riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p., e contestavano altresì la fondatezza del pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della misura cautelare (artt. 274, 275 c.p.p.). Sono state specificamente contestate: la visita del ricorrente a Domenico Oppedisano nel 2009, conversazioni intercettate del 2018, e le dichiarazioni del collaboratore LIUZZO.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur con alcune imprecisioni del Tribunale circa l'utilizzabilità di elementi relativi a procedimenti anteriori, la motivazione del riesame fornisce elementi sufficienti e logicamente congrui a sostenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, in particolare sulla base di intercettazioni del 2018 e della deposizione del collaboratore. Di conseguenza è stata confermata, nei suoi effetti pratici, l'ordinanza che aveva mantenuto la custodia cautelare; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Fonte della contestazione per associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza abbia indicato elementi idonei a delineare un ruolo apicale e contributo all'organizzazione, anche attraverso la gestione di attività economiche lecite per fini illeciti

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Norma sulla riapertura delle indagini dopo archiviazione; la Corte richiama che l'archiviazione priva di riapertura rende inutilizzabili gli elementi coperti dall'archiviazione, salvo che emergano fatti successivi temporaneamente distinti rispetto al periodo coperto dall'archiviazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Prevede le esigenze cautelari, in particolare la lett. c) (pericolo di reiterazione); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato la sussistenza di tale pericolo sulla base degli elementi fattuali valutati

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Disciplina la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per i reati di associazione mafiosa; la Corte ha richiamato che la presunzione va integrata da elementi fattuali che il giudice di merito ha indicato

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Riferimento alla procedura di riesame della misura cautelare; contestazione riguarda il riesame operato dal Tribunale che è stato confermato dalla Cassazione per carenza di profili di manifesta illogicità

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti de libertate, ammissibile solo per vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alle ragioni di ricorso dedotte nei termini dagli avvocati difensori, richiamato per i limiti di estensione dei motivi

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Adempimenti segnalati dalla Corte alla cancelleria in esito alla dichiarazione di inammissibilità (ordinarie formalità post-sentenza)

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, nei giudizi sulle misure cautelari personali, non può riesaminare i fatti né rivedere liberamente il concreto apprezzamento probatorio del giudice di merito: il controllo è limitato a profili di legittimità e alla verifica di manifesta illogicità della motivazione
  • Gli elementi provenienti da un procedimento archiviato sono in linea di principio inutilizzabili se l'archiviazione non è stata seguita da riapertura ai sensi dell'art. 414 c.p.p.; tuttavia, per reati permanenti o progressivi, fatti successivi all'archiviazione che configurino un prolungamento o una modificazione della condotta possono legittimare nuova contestazione e quindi essere valutati
  • Per i reati di mafia opera una presunzione (relativa) di adeguatezza della custodia cautelare: il giudice deve comunque esporre elementi fattuali che giustifichino il pericolo di reiterazione o l'inefficacia di misure meno afflittive
  • La mera diversa valutazione degli elementi di fatto dalla difesa non è sufficiente in Cassazione: bisogna dimostrare una contraddittorietà o una manifesta illogicità delle argomentazioni del provvedimento impugnato
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori possono costituire fundamento indiziario purché soggette al vaglio di attendibilità e con motivazione che spieghi il loro valore probatorio; contestazioni generiche sulla valutazione di tali elementi difficilmente ottengono riforma in sede di legittimità
  • Quando si impugna un provvedimento cautelare, è strategico evidenziare profili specifici di vizio di diritto o di palese illogicità nella motivazione piuttosto che una semplice rivalutazione dei fatti

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