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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37133/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Treviso nei confronti dell'imputato per ricettazione di un'autovettura di provenienza furtiva, accertata il 25 agosto 2019. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizi di motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendo che l'imputato svolgeva solo attività di autista, che la richiesta di condurre il veicolo era pervenuta da canali ordinari e che la documentazione appariva regolare, sicché la provenienza delittuosa sarebbe stata rilevabile solo con verifiche tecniche; 2) violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocando il positivo percorso di reinserimento sociale, la condotta processuale, le responsabilità familiari e un unico precedente penale remoto; 3) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 163 e 175 c.p. per il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta immune da vizi logici e giuridici e fondata anche sulla non attendibilità della versione dell'imputato. Ha ritenuto gli altri motivi manifestamente infondati, perché la Corte territoriale aveva dato adeguata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge, valorizzando una prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati e il precedente penale. Quanto alla sospensione condizionale, la Corte ha richiamato il limite di cui agli artt. 163 e 164 c.p., osservando che, sommata alla precedente condanna indicata, la pena superava il limite legale per la concessione del beneficio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice della ricettazione, reato per il quale è stata confermata la responsabilità dell'imputato per un'autovettura di provenienza furtiva.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato come limite legale per la concessione della sospensione condizionale della pena; nel caso concreto il beneficio è escluso perché il cumulo con la precedente condanna supera il limite previsto.

  • art. 164 c.p.

    Richiamato per i presupposti applicativi della sospensione condizionale della pena; la Corte ne esclude la ricorrenza nel caso concreto.

  • art. 175 c.p.

    Richiamato in relazione al beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, negato dalla Corte territoriale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio sotto il profilo del merito; il ricorso che mira a ottenere una diversa lettura dei fatti è inammissibile quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici.
  • La configurabilità dell'elemento soggettivo della ricettazione può essere desunta dal giudice di merito sulla base di indici fattuali complessivi; il controllo di cassazione è limitato alla tenuta logica e giuridica della motivazione, non alla sostituzione di una diversa valutazione delle prove.
  • Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a confutare puntualmente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del giudizio complessivo.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione è legittimo quando sia sorretto da un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura commissione di reati e, per la sospensione condizionale, quando manchino i presupposti legali di cui agli artt. 163 e 164 c.p., incluso il rispetto del limite di pena complessivamente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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