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Sentenza

Sentenza n. 882/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 26/2024 del Tribunale di Ferrara, pubblicata in data 15.02.2024.

Giustizia amministrativa202600047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 26/2024 del Tribunale di Ferrara, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 26/2024 del Tribunale di Ferrara, pubblicata il 15 febbraio 2024 e divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria il 24 ottobre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza civile passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza del ricorrente, provvederà in sostituzione l'organo nominato commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, entro i successivi novanta giorni e con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita dall'amministrazione, purché il giudicato sia documentalmente provato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dopo la notificazione della sentenza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire specificamente le statuizioni del giudicato entro un termine determinato, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza dell'interessato e dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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