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Sentenza

Sentenza n. 4414/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4332 del 27 dicembre 2024;

Giustizia amministrativa202505117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva riconosciuto alle ricorrenti la Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4332 del 27 dicembre 2024, formatasi tra le medesime parti e passata in giudicato, con la quale le amministrazioni scolastiche erano state condannate ad assegnare a ciascuna la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, con buoni elettronici del valore di 500 euro per l’anno scolastico 2020/2021, oltre a quanto già riconosciuto per l’anno scolastico 2021/2022. Le ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo il 2 gennaio 2025 e il decorso del termine previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche. Hanno chiesto l’ordine di esecuzione, il riconoscimento degli interessi legali, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per il ritardo nell’adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’articolo 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, quale amministrazione competente, di eseguire integralmente il titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante il pagamento delle somme dovute, maggiorate degli interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato. Ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di intervenire in caso di ulteriore inerzia, entro sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Ha posto a carico del Ministero il compenso commissariale, determinato in 600 euro ove dovuto. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’articolo 114, comma 4, lettera e), c.p.a., quantificandola in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta a ciascuna ricorrente, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo oppure fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo

    La disposizione consente di ottenere l’esecuzione del giudicato, con possibilità di ordinare all’amministrazione di adempiere, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    non essendo espressamente previsto nulla in proposito nel titolo azionato

    Gli interessi legali successivi al passaggio in giudicato possono essere riconosciuti in sede di ottemperanza se richiesti dalla parte e se non sono già espressamente contemplati nel titolo esecutivo.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    in misura pari agli interessi legali sulla somma a ciascuna dovuta

    La penalità di mora può essere disposta quale misura coercitiva per assicurare l’adempimento del giudicato; nel caso concreto è stata parametrata agli interessi legali dovuti a ciascuna ricorrente.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997

    L’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione per obbligazioni pecuniarie è stata ritenuta procedibile dopo il decorso del termine legale previsto dalla disposizione.

  • DPCM 28 novembre 2016

    secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016

    Le modalità di attribuzione e utilizzazione della Carta elettronica devono conformarsi alla disciplina regolamentare richiamata nel titolo giudiziale.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione competente l’integrale esecuzione di una sentenza passata in giudicato quando sia inutilmente decorso il termine legale previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.
  • Quando il titolo giudiziale non contiene una statuizione sugli interessi, il giudice dell’ottemperanza può riconoscere, su specifica richiesta della parte, gli interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato, purché siano funzionali all’attuazione del comando giudiziale e non ne modifichino il contenuto.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla comunicazione della perdurante inerzia da parte del creditore.
  • La penalità di mora prevista dall’articolo 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Le spese necessarie per l’attività del commissario ad acta, ove concretamente dovute, possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidate direttamente nel provvedimento di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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