Sentenza n. 58/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 50/2024 del Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Pescara, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 50/2024 del Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, con cui le era stato riconosciuto, per gli anni scolastici indicati nella sentenza, il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti previsto dall'art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla decisione. Il ricorso evidenziava inoltre il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, come richiamato dall'orientamento seguito dal TAR, e l'impossibilità per l'Amministrazione di giustificare l'inottemperanza invocando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per manifesta fondatezza, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a. Il giudice ha rilevato l'esistenza del titolo giudiziale, la mancata ottemperanza e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, accreditando le somme riconosciute in sentenza sul conto della carta elettronica del docente, con gli accessori di legge indicati dal giudice ordinario, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario, incaricato di provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro ulteriori 60 giorni. Il TAR ha escluso l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a., considerato l'importo contenuto da corrispondere e la maturazione degli interessi già prevista dal titolo giudiziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo per i possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuali spettanze del commissario ad acta, poste a carico dell’Amministrazione soccombente, verranno liquidate, previa idonea documentazione, con separato decreto
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare l'applicazione della penalità di mora.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
Consente la definizione con sentenza semplificata quando la fondatezza del ricorso è manifesta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Secondo l'orientamento seguito dal TAR, la disposizione è applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza; decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, l'inottemperanza può essere fatta valere.
art. 115, comma 3, c.p.a.
ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva
Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 6, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990
il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione
L'organo intimato non può giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di un diverso organo centrale dello stesso Ministero.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nel cui conto devono essere accreditate le somme riconosciute dal giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna dell'Amministrazione al pagamento di somme di denaro, decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il creditore può chiedere l'esecuzione del giudicato anche mediante il rito dell'ottemperanza, con gli adattamenti necessari rispetto all'esecuzione civile.
- Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, ai sensi dell'art. 115, comma 3, c.p.a.
- L'Amministrazione intimata non può sottrarsi all'esecuzione del giudicato invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente alla medesima amministrazione; deve organizzare internamente l'adempimento o trasmettere gli atti all'organo competente.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di sostituirsi all'amministrazione inerte decorso inutilmente tale termine.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. può essere esclusa quando, in relazione all'importo contenuto della prestazione e alla maturazione di interessi già riconosciuti dal titolo, non risulti necessaria o proporzionata.
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