Sentenza n. 6635/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Questura di Roma sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 23 novembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., ricorso avverso il silenzio della Questura di Roma sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha comunicato la conclusione del procedimento, mediante validazione dell'istanza e rilascio del permesso richiesto. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rilascio del permesso di soggiorno ha eliminato l'utilità concreta della decisione sull'inerzia amministrativa. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, in ragione della definizione in rito. Il Tribunale ha inoltre liquidato in favore del difensore del ricorrente, ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, euro 903,25 per onorari, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge, applicando le riduzioni previste per il gratuito patrocinio e per la pronuncia in rito.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto la domanda è divenuta improcedibile perché il procedimento amministrativo si è concluso con il rilascio del titolo richiesto.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato applicato mediante avviso alle parti della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale
Rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, tenendo conto dei valori medi e dell'impegno professionale.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Dimezza i compensi spettanti ai difensori nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.
art. 4 D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022
Consente di determinare il compenso in relazione alle caratteristiche dell'attività, all'affare trattato e al risultato del giudizio; il compenso è stato ridotto anche per la pronuncia in rito ai sensi del comma 9.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione conclude il procedimento e adotta il provvedimento richiesto, eliminando l'utilità concreta della decisione sull'inerzia.
- La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto consente di definire in rito il giudizio sul silenzio anche quando il ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione.
- In caso di definizione in rito del giudizio amministrativo, il compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere liquidato applicando le riduzioni previste dalla disciplina del patrocinio e, ove pertinente, dalla normativa sui compensi professionali per la pronuncia in rito.
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