Sentenza n. 9/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare che ha approvato il regolamento sulle onorificenze civiche, il regolamento stesso e la successiva deliberazione di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (consiglieri comunali)
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto la lesione del proprio ius ad officium e delle prerogative consiliari. In primo luogo, hanno contestato l'art. 2 del regolamento, che imponeva il più stretto riserbo sulle proposte e sull'assegnazione delle onorificenze fino alla loro pubblicazione, ritenendolo contrario al principio di trasparenza, all'art. 43 TUEL e all'art. 34 dello Statuto comunale, che limitano il segreto dei consiglieri ai casi specificamente determinati dalla legge. In secondo luogo, hanno denunciato il contrasto tra il regolamento e l'art. 75 dello Statuto, poiché quest'ultimo riservava l'iniziativa per la cittadinanza onoraria e il sigillo civico a una mozione motivata presentata da almeno un quarto dei consiglieri, mentre il regolamento estendeva l'iniziativa al Sindaco, agli assessori, a trenta cittadini residenti e a enti e associazioni. In terzo luogo, hanno contestato la sostituzione sostanziale del sigillo civico statutario con la benemerenza civica e l'attribuzione alla Giunta, anziché al Consiglio comunale, del potere di esaminare, valutare e concedere tale onorificenza, deducendo violazione dell'art. 75 dello Statuto, dell'art. 7 TUEL e difetto di istruttoria. Infine, hanno dedotto l'illegittimità derivata della deliberazione del 23 dicembre 2024, con cui il Consiglio comunale aveva respinto la richiesta di annullamento in autotutela. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, in mancanza di atti applicativi, e il difetto di legittimazione dei consiglieri, sostenendo comunque l'infondatezza delle censure.
La decisione
Il ricorso è stato accolto integralmente. Il TAR ha respinto l'eccezione di carenza di interesse, rilevando che l'atto applicativo consistente nella concessione dell'onorificenza non è impugnabile in ragione della natura del potere esercitato; pertanto, il regolamento era immediatamente lesivo e impugnabile. È stata riconosciuta la legittimazione dei consiglieri poiché le disposizioni impugnate incidevano direttamente sulle loro prerogative d'ufficio e sul munus publicum, non trattandosi di una mera contestazione politica dell'indirizzo della maggioranza. La prima censura è stata ritenuta ammissibile e fondata: l'obbligo generalizzato di riserbo previsto dal regolamento introduceva un'ipotesi di segreto non prevista dalla legge, oltrepassando i limiti stabiliti dall'art. 43, comma 2, TUEL e dall'art. 34, comma 5, dello Statuto. Anche la seconda censura è stata ritenuta ammissibile e fondata: l'estensione dell'iniziativa a soggetti ulteriori rispetto ai consiglieri contrastava con l'art. 75 dello Statuto e violava l'art. 7 TUEL, che subordina i regolamenti comunali al rispetto dello Statuto. Il TAR ha ritenuto che la benemerenza civica avesse sostanzialmente assorbito il sigillo civico statutario, ampliandone i destinatari e svuotando di contenuto autonomo l'istituto previsto dallo Statuto. È stata quindi accolta anche la terza censura: l'attribuzione esclusiva alla Giunta delle fasi di esame, valutazione e concessione della benemerenza civica estrometteva il Consiglio comunale da una competenza statutariamente riservata. La deliberazione del 23 dicembre 2024 è stata annullata per illegittimità derivata, avendo recepito i medesimi vizi del regolamento e della deliberazione originaria. I provvedimenti impugnati sono stati annullati; le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1 l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti a fondamento del principio generale di trasparenza dell'attività amministrativa.
art. 7 TUEL
nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto
I regolamenti comunali devono rispettare i principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto; un regolamento contrastante con lo Statuto è illegittimo.
art. 43, comma 2, TUEL
I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge
Il segreto cui sono tenuti i consiglieri comunali è limitato ai casi specificamente determinati dalla legge; il regolamento non può introdurre un divieto generalizzato di divulgazione.
art. 34, comma 5, Statuto comunale
I consiglieri sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge
La disposizione statutaria circoscrive il segreto d'ufficio dei consiglieri ai soli casi previsti specificamente dalla legge.
art. 75 Statuto comunale
la cittadinanza onoraria e il sigillo civico sono conferiti a seguito di mozione adeguatamente motivata, presentata da almeno un quarto dei consiglieri comunali
La norma statutaria riserva ai consiglieri, secondo le modalità e le maggioranze previste, l'iniziativa e la competenza consiliare in materia di conferimento delle onorificenze civiche.
art. 73 c.p.a.
Richiamato con riferimento allo scambio delle memorie e alle facoltà processuali esercitate dalle parti.
Massime di principio
- I consiglieri comunali non sono legittimati a impugnare una deliberazione collegiale per il solo dissenso rispetto alla maggioranza; la legittimazione sussiste eccezionalmente quando l'atto incida direttamente sul loro ius ad officium, sulle prerogative inerenti alla carica o sulle modalità di esercizio delle funzioni consiliari.
- Un regolamento comunale può essere impugnato immediatamente quando l'atto applicativo successivo, per la natura del potere esercitato, non sia utilmente impugnabile e il regolamento produca già una lesione attuale delle prerogative del ricorrente.
- Il regolamento comunale, in base all'art. 7 TUEL, deve rispettare lo Statuto comunale e non può modificare, sostituire o svuotare di contenuto gli istituti statutari né alterare le competenze e le maggioranze stabilite dallo Statuto.
- Il regolamento comunale non può imporre ai consiglieri un obbligo generalizzato di riserbo su informazioni relative all'attività dell'ente quando il segreto non sia previsto da una specifica disposizione di legge; l'obbligo di segretezza dei consiglieri è di stretta interpretazione.
- Quando un nuovo istituto regolamentare assorbe sostanzialmente un istituto previsto dallo Statuto, ampliandone i destinatari e attribuendone la decisione a un organo diverso da quello statutariamente competente, il regolamento viola la gerarchia delle fonti e le prerogative dell'organo consiliare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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