Cassazione Penale, Sentenza n. 51168/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che disponeva la custodia cautelare in carcere per il reato di devastazione commesso durante la rivolta del 9 marzo 2020 nel carcere di Foggia. Ha contestato: (1) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di devastazione, sostenendo che la sua condotta si sarebbe limitata a una protesta (salire sul tetto, inneggiare alla rivolta) e al danneggiamento di un unico sistema di videoregistrazione, non integrando pertanto la «devastazione» che richiede un danno «vasto e profondo»; (2) la sussistenza e l'attualità del pericolo di reiterazione, invocando il contesto particolare della pandemia, il decorso temporale (oltre tre anni), e l'assenza di elementi concreti e attuali che rendano probabile la commissione di reati analoghi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua e adeguata la motivazione del Tribunale di Bari circa i gravi indizi di colpevolezza, fondati su fonti probatorie (fotogrammi delle telecamere) che documentano la partecipazione materiale e morale del La Gatta alla rivolta e ad atti distruttivi (rimozione/danneggiamento del sistema di videoregistrazione). Ha confermato che la devastazione può configurarsi anche in ambito ristretto come il carcere se la condotta, collettiva e indiscriminata, ha prodotto danni diffusi e pericolo per l'ordine pubblico. Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ha ritenuto correttamente valutata la prognosi di rischio, considerando le modalità violente del fatto, la personalità dell'indagato, i precedenti e la successiva condotta del La Gatta (nuove condanne per reati con violenza e reato di evasione). Conseguentemente il provvedimento cautelare è stato confermato; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, e l'estratto della sentenza va trasmesso al pubblico ministero per esecuzione.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
impugnazione proposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.
Consente al pubblico ministero il ricorso avverso l'ordinanza del G.I.P.; la Corte ha esercitato il sindacato di legittimità nei limiti consentiti dalla natura del giudizio cautelare
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
requisito del pericolo di reiterazione dei reati
Il pericolo di reiterazione va inteso in senso ampio rispetto a reati della stessa specie/natura (anche se non identici formalmente) e la sua attualità richiede una valutazione prognostica basata su modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale
art. 110 cod. pen.
citato nel ricorso (concorso di persone nel reato)
La Corte ha ritenuto corretta l'attribuzione del concorso di persone (partecipazione materiale e adesione morale) per configurare la responsabilità del ricorrente nell'ambito della condotta collettiva
art. 419 cod. proc. pen.
citato nel ricorso (richiesta del ricorrente)
La censura sull'applicazione di norme processuali è stata ritenuta generica; la Corte non ha rilevato errori nella valutazione delle fonti di prova e nella qualificazione giuridica della fattispecie
artt. 572 e 582 cod. pen.
delitti connotati dall'uso della violenza (richiamati come precedenti del ricorrente)
La Corte ha considerato i precedenti per reati con violenza come elemento che aggravava il profilo di pericolosità e corroborava il giudizio prognostico di reiterazione
art. 616 cod. proc. pen.
conseguenze dell'inammissibilità del ricorso
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità; applicata dalla Corte alla luce della manifesta infondatezza
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata in tema di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
Permette l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende salvo che non sussistano elementi che dimostrino che la parte non abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In caso di misure cautelari per reati violenti commessi in contesti collettivi (es. rivolte carcerarie), la valutazione dei gravi indizi può fondarsi su elementi indiziari anche di tipo tecnico (videoregistrazioni) e sulla valutazione del ruolo materiale e morale dell'indagato all'interno del gruppo
- La qualificazione del reato di "devastazione" non richiede che il fatto avvenga in spazi vasti: può risultare integrata anche in luogo ristretto se la condotta collettiva è complessivamente indiscriminata, produttiva di danno diffuso e idonea a turbare l'ordine pubblico
- Il pericolo di reiterazione va valutato prognosticamente; il giudice deve considerare modalità esecutive del fatto, personalità e precedenti dell'indagato e la successiva condotta, e non è necessario dimostrare specifiche occasioni imminenti di recidiva
- Il contesto socio-ambientale (es. emergenza pandemica) può essere rilevante ma non necessariamente esclude le esigenze cautelari: va valutato se costituisce mera occasione o giustificazione della condotta violenta
- Nelle impugnazioni cautelari la Corte di legittimità sindaca la coerenza e l'adeguatezza della motivazione del giudice del riesame, nel rispetto della diversità tra giudizio cautelare (prognostico) e giudizio di merito (accertamento della colpevolezza)
- Ricorsi manifestamente generici o che non confutano specificamente la motivazione del giudice del riesame sono destinati a essere dichiarati inammissibili; ciò può comportare condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51079/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51081/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51082/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51083/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51088/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51092/2023 del 21/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →