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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09094/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministratori)

La controversia

Un comune aveva citato in giudizio tre ex amministratori locali chiedendo la restituzione delle somme corrisposte per il patrocinio legale prestato a loro favore in due procedimenti penali conclusi favorevolmente. Le somme erano state poste a carico dell'ente con delibere consiliari poi annullate in autotutela per mancanza dei presupposti di legge per il rimborso. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo i convenuti privi di legittimazione passiva perché il pagamento era stato effettuato direttamente all'avvocato e non ai convenuti. In appello, invece, la domanda veniva accolta anche come azione di arricchimento senza causa, sul presupposto che i convenuti si fossero avvantaggiati del pagamento dell'ente, avendo evitato di pagare il proprio difensore. I ricorrenti per cassazione deducevano: 1) violazione dell'art. 2033 c.c. e vizio della motivazione, contestando la loro legittimazione passiva alla ripetizione dell'indebito; 2) violazione degli artt. 345, 2041 e 2042 c.c., sostenendo che la domanda di arricchimento fosse nuova, improponibile e comunque residuale, oltre che errata nella quantificazione come se fosse indebito oggettivo; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la corte d'appello avrebbe deciso anche sulla congruità delle parcelle e sulla regolarità del mandato difensivo senza che ciò fosse richiesto e senza contraddittorio con il difensore. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo nei limiti indicati, ha assorbito il terzo e ha cassato la sentenza d'appello decidendo nel merito con cancellazione delle statuizioni condannatorie a carico dei ricorrenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non sorretto da una censura correttamente formulata tra vizio motivazionale e error in iudicando. Ha accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo: richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa, ha affermato che tale azione è improponibile quando la domanda principale sia stata rigettata non per carenza originaria del titolo, ma per erronea individuazione del convenuto, poiché in tal caso il concorrente tra azioni è solo apparente e la tutela ex art. 2041 c.c. resta preclusa. Di conseguenza, la corte territoriale non avrebbe potuto accogliere la domanda di arricchimento contro gli ex amministratori. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha disposto la cancellazione delle condanne a carico dei ricorrenti. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato come norma sulla ripetizione dell'indebito; la censura sul punto è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica deduzione del vizio denunciato

  • art. 2041 c.c.

    l'azione generale di arricchimento è residuale e improponibile quando la domanda principale sia stata rigettata per ragioni diverse dalla carenza originaria del titolo; nel caso concreto non poteva essere accolta contro i convenuti

  • art. 2042 c.c.

    la sussidiarietà dell'azione di arricchimento impone di verificare d'ufficio se il rigetto della domanda principale dipenda da carenza originaria del titolo oppure da altre ragioni processuali o difensive

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per sostenere l'inammissibilità della domanda nuova di arricchimento in appello

  • art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato quale parametro del ricorso per cassazione per vizio motivazionale

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare ultrapetizione nella decisione d'appello

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

Massime di principio

  • L'azione generale di arricchimento senza causa ha natura residuale e non è proponibile quando la domanda principale sia stata rigettata non per inesistenza originaria del titolo, ma per un diverso errore processuale o per la mera erronea individuazione del convenuto.
  • Quando una pretesa è stata respinta perché rivolta contro il soggetto sbagliato, il rigetto non integra un presupposto idoneo a far rivivere automaticamente la tutela ex art. 2041 c.c., poiché il concorso tra azioni è solo apparente.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura che prospetti alternativamente vizio motivazionale e violazione di legge deve essere formulata in modo specifico; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Il giudice deve verificare d'ufficio la residualità dell'azione di arricchimento, distinguendo tra carenza originaria del titolo della domanda principale e ragioni di rigetto derivanti da inerzia o da difetti difensivi della parte attrice.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiArricchimento senza causaOnere della prova

Testo integrale

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