Cassazione Civile, Ordinanza n. 20008/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dall’attività prestata sin dal 1999 da una psicologa-psicoterapeuta nell’ambito di un servizio sanitario riconducibile all’ASUR Marche, formalmente attraverso una cooperativa. La lavoratrice ha sostenuto che il rapporto fosse sostanzialmente svolto alle dipendenze dell’ente sanitario, con inserimento organico nella struttura e con direzione operativa dell’ASUR, tanto da far ritenere non genuino l’appalto di manodopera. In primo grado aveva ottenuto l’accoglimento della domanda correlata alla non genuinità dell’appalto e un risarcimento del danno. In appello, però, la sentenza è stata riformata con accoglimento dell’impugnazione principale dell’ente e rigetto dell’incidentale della lavoratrice. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: con i primi tre ha denunciato nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente/inesistente o contraddittoria, violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., dell’art. 12 preleggi e dell’art. 111 Cost., nonché omesso esame di documenti e prove decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato il fatto che il rapporto si svolgesse solo con l’ASUR e che il servizio UMEA non fosse autonomo; con il quarto motivo ha censurato, quale violazione di legge, il criterio adottato dalla Corte d’appello nel verificare la genuinità dell’appalto, perché l’autonoma organizzazione della cooperativa era stata valutata globalmente sul complesso dei servizi, senza considerare che per il servizio in questione l’appalto riguardava la prestazione di un solo professionista, cioè la stessa ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse completa e che le censure sulla valutazione delle prove invadessero il giudizio di merito e fossero comunque generiche per mancata specificazione dei documenti asseritamente trascurati. Ha invece accolto il quarto motivo, riqualificandolo come censura di violazione di legge, perché la Corte d’appello aveva verificato l’esistenza di un’autonoma organizzazione della cooperativa considerando soltanto il complesso dei servizi appaltati, senza dare rilievo decisivo al numero degli addetti impegnati nella specifica prestazione dedotta in causa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese, affinché rivaluti la genuinità dell’appalto applicando il principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 132, n. 4, c.p.c.
è richiamato quale parametro della sufficienza e non apparenza della motivazione della sentenza impugnata; la Cassazione esclude la sua violazione perché la motivazione d’appello è stata ritenuta completa
art. 12 preleggi
è citato insieme all’art. 132 c.p.c. e all’art. 111 Cost. come parametro evocato dalla ricorrente per sostenere il vizio motivazionale
art. 111 Cost.
è richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di motivazione apparente o contraddittoria
art. 360, n. 3, c.p.c.
la censura proposta come vizio di motivazione viene riqualificata dalla Corte come denuncia di violazione di legge
art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003
la Corte lo indica come norma che richiede l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore nel contratto di appalto di prestazioni lavorative
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di motivazione apparente o di omesso esame non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, che resta riservata al giudice di merito.
- La censura che investe il criterio giuridico con cui il giudice di merito ha verificato la genuinità di un appalto di manodopera va qualificata come violazione di legge, anche se formalmente prospettata come vizio di motivazione.
- In tema di appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative, l’autonoma organizzazione dei mezzi dell’appaltatore può essere valutata sul complesso dei servizi appaltati solo quando il numero degli addetti renda irrilevante la posizione del singolo lavoratore; se invece l’appalto riguarda una prestazione numericamente circoscritta o riferita a un singolo addetto, l’indagine deve essere condotta con specifico riferimento alla situazione di quel lavoratore.
- La verifica della genuinità dell’appalto non può prescindere dalla concreta articolazione del servizio affidato e dal numero dei lavoratori coinvolti nella specifica prestazione dedotta in giudizio.
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