Deliberazione n. 240 del 17/04/2026
Provvedimento del 17 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile tramite piattaforme digitali senza consenso. Il Garante conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma Instagram e la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro solo a fini probatori per 12 mesi, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimento urgente su materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento adottato in via d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per il c.d. revenge porn. La segnalazione proveniva dalla persona interessata, che lamentava il rischio di diffusione, tramite piattaforma digitale, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare un provvedimento d’urgenza, poi soggetto a ratifica;
- l’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, richiamato per le osservazioni presentate nel procedimento.
Origine del procedimento e valutazione preliminare
La persona interessata ha comunicato di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso Instagram. Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina speciale e ha quindi attivato il potere urgente previsto dal regolamento interno del Garante.
Misure ordinate in via d’urgenza
Con la determinazione n. 134 del 25 marzo 2026 sono state disposte due misure principali:
- l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica finale del Garante
Il provvedimento d’urgenza è stato trasmesso al gestore della piattaforma in data 25 marzo 2026. Esaminate le osservazioni e la documentazione in atti, il Garante, nella riunione del 17 aprile 2026, ha ratificato il provvedimento adottato d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito
L’esito del procedimento è quindi la conferma dell’ordine di blocco/prevenzione della diffusione del materiale segnalato e della prescrizione di conservazione temporanea per finalità probatorie, in un contesto di tutela urgente della riservatezza e della dignità della persona interessata.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La procedura prende avvio da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Instagram. Il provvedimento richiama la disciplina sul c.d. revenge porn e il potere del Garante di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 134 del 25 marzo 2026. Con tale atto ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, sulla relativa piattaforma.
Prescrizione di conservazione del materiale
La determinazione d’urgenza ha inoltre prescritto alla società la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con successiva comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito in data 17 aprile 2026, dopo aver acquisito la nota di trasmissione del provvedimento al gestore della piattaforma, le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza adottato il 25 marzo 2026.
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