Cassazione Penale, Sentenza n. 21106/2024 del 29/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Matera che ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo per equivalente disposto in relazione ad ipotesi di autoriciclaggio. I ricorrenti denunciavano: violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p.; inosservanza/erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p. e dell'art. 648‑quater c.p.; errata qualificazione delle fattispecie ai sensi dell'art. 648‑ter, n.1 c.p.; mancanza di motivazione circa l'individuazione della misura del profitto confiscabile in caso di autoriciclaggio. In particolare si contestava che il Tribunale avrebbe confuso il "denaro proveniente dal reato presupposto" (la truffa, poi prescritta) con il "prodotto/profitto" dell'autoriciclaggio, avendo fatto coincidere il valore del profitto dell'autoriciclaggio con il valore delle operazioni in cui le somme sono state impiegate (es. uso di 175.000 euro per fattura collegata a società che non avrebbe svolto attività agricola; impieghi per mutui, acquisti immobili, oneri comunali; ruolo professionale dell'avv. Albanese). Si lamentava altresì la mancata prova del profitto conseguito e l'assenza dell'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa in alcune operazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il Tribunale di Matera avesse dato adeguata e puntuale motivazione conformandosi ai principi stabiliti dalla sentenza rescindente: in tema di autoriciclaggio il "prodotto", il "profitto" o il "prezzo" non necessariamente coincidono con il denaro proveniente dal reato presupposto, ma possono consistere nei proventi conseguiti dall'impiego di tali somme in attività economiche/finanziarie. Il Tribunale ha correttamente identificato il profitto dell'autoriciclaggio con il valore dell'operazione di volta in volta effettuata, ha rilevato le modifiche di intestazione soggettiva dei beni e ha motivato la permanenza del vincolo reale anche dopo la prescrizione della truffa (esclusa o ridotta la quota riferibile al reato prescritto). Le censure di illegittimità sono state ritenute manifestamente infondate. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Obbligo di motivazione del provvedimento impugnato: la Corte ha ritenuto adempiuto l'obbligo da parte del Tribunale, che ha spiegato le ragioni della riduzione parziale del sequestro e della conservazione del vincolo per la parte riferibile alle ipotesi di autoriciclaggio.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma relativa all'ufficio del Pubblico Ministero nel processo penale; richiamata nella censura ma la Corte non ha ritenuto violata alcuna disposizione procedurale pertinente alle decisioni impugnate.
art. 648‑quater cod. pen.
Riguarda specifiche ipotesi di riciclaggio/autoriciclaggio; i ricorrenti contestavano l'applicabilità ma la Corte ha ritenuto corretta l'analisi delle operazioni contestate come idonee a configurare autoriciclaggio ai sensi della normativa richiamata.
art. 648‑ter, n.1 cod. pen.
Fattispecie di autoriciclaggio (impiego di proventi di reato in attività economiche/finanziarie): la Corte ha condiviso l'orientamento per cui il profitto dell'autoriciclaggio si identifica con il valore dell'operazione di impiego e che la modifica dell'intestazione soggettiva dei beni è indice rilevante della riconducibilità delle somme all'operazione di autoriciclaggio.
art. 648‑ter, comma 4, cod. pen. (non punibilità)
I ricorrenti evocavano profili di non punibilità in relazione alla destinazione delle somme; la Corte ha ritenuto infondate le deduzioni sulla sussistenza della causa di non punibilità, insistendo sulla ricostruzione dei fatti e sulle operazioni che hanno determinato modifiche di intestazione.
art. 640‑bis cod. pen. (truffa aggravata)
Reato presupposto indicato nelle imputazioni (alcune dichiarate poi prescritte). La Corte ha spiegato che la prescrizione del reato presupposto non determina automaticamente la caducazione del sequestro quando il vincolo è riferibile anche a ipotesi autonome di autoriciclaggio.
Giurisprudenza: Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013 (Cicero)
"in tema di confisca, il \"profitto\" del reato è costituito dal vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dalla commissione dell'illecito e si contrappone al \"prodotto\" e al \"prezzo\" del reato; il \"prodotto\", invece, rappresenta il risultato empirico..."
La Corte ha richiamato il principio secondo cui profitto, prodotto e prezzo sono categorie distinte nella confisca e utili per delimitare l'oggetto dell'ablazione.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 27228 del 15/09/2020 (Lolaico)
"in tema di autoriciclaggio il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative"
Richiamo giurisprudenziale decisivo per la pronuncia: consolida il principio che l'autoriciclaggio genera un autonomo oggetto di confisca rappresentato dai frutti o vantaggi dell'impiego delle somme provenienti dal reato presupposto.
Massime di principio
- La confisca in materia di autoriciclaggio può riferirsi al "profitto/prodotto/prezzo" dell'operazione di reimpiego e non necessariamente coincide con il semplice ammontare delle somme originariamente derivate dal reato presupposto.
- La prescrizione del reato presupposto non comporta automaticamente la caducazione del sequestro preventivo se sussistono autonome ipotesi di autoriciclaggio che giustificano il vincolo sui beni.
- Per individuare la misura del profitto confiscabile nell'autoriciclaggio il giudice può fare riferimento al valore economico immediato e diretto dell'operazione di impiego (es. importo di una fattura, prezzo di acquisto, rateo di mutuo) quando emerga una effettiva modifica dell'intestazione o altra evidenza dell'impiego delle somme.
- La prova che una somma sia stata destinata ad attività economica rilevante ai fini dell'art. 648‑ter richiede valutazione concreta: l'esistenza o meno dell'attività economica (es. società che esercita o meno l'attività dichiarata) incide sull'operatività della fattispecie, ma la tracciabilità e le modifiche patrimoniali possono comunque qualificare l'operazione come autoriciclaggio.
- Il giudice deve motivare espressamente la correlazione tra singola operazione e vantaggio economico oggetto di confisca, spiegando eventuali scarti rispetto all'ammontare originario del sequestro (es. per quote riferibili a reati prescritti).
- Le contestazioni difensive che investono la qualificazione giuridica (fumus autoriciclaggio) devono affrontare il tema della destinazione delle somme e della prova del profitto: la mera annotazione dell'uso delle somme non esclude, di per sé, la possibilità di confisca se sussistono elementi concreti di reinvestimento e mutamento di intestazione.
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