Cassazione Penale, Sentenza n. 20440/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale militare ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte militare di appello che aveva riformato la condanna di primo grado e assolto Simone Ronzulli dai reati di truffa militare e simulazione di infermità, riconoscendo l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Il ricorso censurava la motivazione della Corte d'appello sostenendo che le peculiari caratteristiche della condotta simulativa e l'offesa arrecata ai principi della disciplina militare sarebbero incompatibili con l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale militare. Ha ritenuto che la Corte militare d'appello avesse adeguatamente motivato il riconoscimento dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità, fondandosi su elementi rilevanti e pertinenti (in particolare l'esiguità della somma contestata e il limitato numero di giorni di assenza dal servizio). La Corte di cassazione ha inoltre precisato che, ai fini dell'art. 131-bis, il giudizio sulla tenuità dell'offesa si effettua con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p., senza che sia necessario esaminare tutti gli elementi elencati, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti. Le critiche del ricorrente sono state valutate come mera non condivisione del giudizio di merito e quindi manifestamente infondate.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Norma che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della causa di esclusione da parte della Corte d'appello sulla base degli elementi ritenuti rilevanti.
art. 133, comma primo, cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (e per la valutazione della tenuità dell'offesa). La Cassazione ha chiarito che, ai fini dell'art. 131-bis, il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve fare riferimento a tali criteri ma non richiede l'analisi di tutti gli elementi elencati; è sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018 (Milone)
Precedente interpretativo citato per confermare che non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione dell'art. 133, purché vengano indicati quelli rilevanti per il riconoscimento della particolare tenuità.
Massime di principio
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può basarsi su una selezione ragionevole dei criteri di valutazione previsti dall'art. 133 c.p.; non è obbligatoria la disamina di ogni singolo elemento se quelli considerati sono adeguatamente motivati.
- La Cassazione è impermeabile a doglianze che si limitano a esprimere una generica non condivisione del giudizio di merito; per essere ammissibili occorre evidenziare un vizio di motivazione o di diritto concreto, non il semplice dissenso.
- Quando la corte di merito motiva il riconoscimento della tenuità facendo riferimento a elementi obiettivi e misurabili (es. esiguità della somma, limitata durata dell'assenza), tale motivazione è difficilmente sindacabile in sede di legittimità salvo profili di irragionevolezza manifesta o omessa considerazione di criteri rilevanti.
- Nel contesto militare, la possibile incidenza sulla disciplina non esclude automaticamente la valutazione di particolare tenuità; tuttavia tale circostanza costituisce un elemento da valutare e, se ritenuta significativa, deve essere adeguatamente motivata per contrastare il riconoscimento della tenuità.
- Per impugnare con successo il riconoscimento della particolare tenuità è necessario dimostrare che la decisione di merito abbia omesso criteri essenziali, abbia compiuto un'illogica valutazione dei fatti o abbia violato norme di diritto, e non limitarsi a rilievi di merito.
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