Cassazione Penale, Sentenza n. 17008/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la condanna per il delitto di truffa, deducendo nullità per presunta notifica del decreto di citazione a giudizio a un indirizzo inidoneo e mai comunicato e l'omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. In sede di requisitoria il Procuratore Generale ha chiesto inammissibilità del ricorso o, in subordine, annullamento senza rinvio perché il reato si sarebbe estinto per prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo inconsistenti le censure: dal fascicolo risultano regolarmente notificate al domicilio indicato in via Padre Damiano de Veuster 46 - Roma il decreto di citazione a giudizio (21/08/2013), l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado (08/06/2015) e il decreto di citazione in appello (06/04/2016). Per la manifesta infondatezza delle censure il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Le eccezioni processuali sulla notifica devono essere provate con elementi concreti: se dagli atti risulta la regolare notifica, la censura è destinata a essere ritenuta infondata.
- Prima di proporre ricorso per cassazione è essenziale verificare il fascicolo processuale per valutare l'effettiva consistenza delle censure, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni.
- L'omessa specificazione o la genericità delle censure relative alla notifica espongono il ricorrente a una pronuncia di inammissibilità; le questioni di contumacia e di validità delle notifiche richiedono prove documentali puntuali.
- La richiesta, anche del pubblico ministero, di annullamento per prescrizione non determina automaticamente l'annullamento: il tema della prescrizione va valutato sulla base degli atti e dei termini processuali presenti nel fascicolo.
- In presenza di pronunce di manifesta infondatezza delle censure il giudice può condannare il ricorrente non solo alle spese processuali ma anche a una somma a favore della Cassa delle Ammende.
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