Cassazione Penale, Sentenza n. 27485/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (narcotraffico/importazione), con due censure principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine ai gravi indizi e alla qualificazione della condotta come tentata, sostenendo l'assenza di serietà della trattativa all'estero e l'impossibilità materiale del ricorrente di consegnare le somme indicate (poiché si trovava in Spagna); (2) illegittimo utilizzo, ai fini cautelari, del fatto che il ricorrente si è avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, deducendo violazione di norme che tutelano il diritto al silenzio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame che aveva mantenuto gli arresti domiciliari. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del giudice di merito: dagli atti risultano incontri e consegne di denaro riconducibili al ricorrente (anche tramite il ritiro presso l'abitazione del padre), conversazioni intercettate e missioni in Spagna chiaramente dirette all'acquisto di stupefacente; la fattispecie è stata correttamente ricondotta alla forma tentata; le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio) sono state adeguatamente motivate e la scelta degli arresti domiciliari ritenuta proporzionata. La Corte ha inoltre precisato che l'esercizio del diritto di non rispondere non può costituire da solo base per la misura, ma può essere valutato unitamente agli altri elementi come indice di mancata collaborazione. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e ad ulteriori obblighi patrimoniali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in relazione ai profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4
Norma sostanziale che punisce il traffico e l'importazione di sostanze stupefacenti; la condotta contestata è stata inquadrata nella sua forma tentata, essendovi atti idonei diretti in modo non equivoco all'acquisto e all'importazione.
codice di procedura penale, art. 273
Criterio dei 'gravi indizi di colpevolezza' come presupposto per le misure cautelari; la Corte ha verificato che il giudice del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza di tali indizi.
codice di procedura penale, art. 274
Norme sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, di inquinamento probatorio); il Tribunale ha ritenuto provati pericolo di reiterazione e di inquinamento, giustificando la misura degli arresti domiciliari.
codice penale, art. 56
Disciplina del tentativo; applicata per qualificare la condotta come tentata, in presenza di atti idonei diretti a realizzare il delitto non perfezionatosi.
codice di procedura penale, art. 292
Indicazioni sulla struttura della motivazione delle decisioni; la Corte ha richiamato la necessità che il giudice del riesame dia conto in modo congruo e logico delle ragioni in tema di indizi e esigenze cautelari.
codice di procedura penale, art. 546
Modello di motivazione richiamato come riferimento strutturale per le decisioni cautelari (citato in dottrina/giurisprudenza come parametro per la motivazione).
codice di procedura penale, art. 616
Norma usata per la quantificazione delle sanzioni pecuniarie o obblighi a carico della parte che abbia determinato l'inammissibilità con colpa; la Corte ha disposto l'applicazione di conseguenti obblighi patrimoniali per il ricorrente.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari é limitato: non ridiscute fatti o valutazione delle fonti, ma verifica la presenza di motivazione logica e la conformità a norme di legge; l'inammissibilità può essere dichiarata se manca questa soglia.
- La consegna di somme riconducibili all'indagato, anche se materialmente ritirate da terzi (es. presso l'abitazione di un familiare), può costituire elemento indiziario rilevante della partecipazione all'operazione criminale.
- La qualificazione della condotta come tentata è compatibile quando siano stati compiuti atti idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione del reato, anche se la sostanza non sia ancora materialmente giunta agli acquirenti.
- L'esercizio del diritto al silenzio non può da solo giustificare una misura cautelare, ma il rifiuto di collaborare può essere valutato unitamente ad altri elementi come segnale di permanenza nei circuiti criminali e di rischio di inquinamento probatorio.
- Per l'applicazione di misure restrittive è necessario che il giudice motivi in modo specifico il pericolo di reiterazione o di inquinamento e la proporzionalità della misura scelta rispetto ai legami e alle capacità del soggetto (es. contatti esteri).
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