Cassazione Penale, Sentenza n. 33082/2026 del 08/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (indagati)
La controversia
Due indagati hanno impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Napoli aveva rigettato la richiesta di riesame contro la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. A entrambi era contestata la partecipazione a un'associazione mafiosa camorristica, con ruoli rispettivamente di vertice e di partecipe operativo nel settore delle estorsioni; a uno era inoltre contestata un'estorsione aggravata commessa nel 2019 e all'altro un'estorsione aggravata commessa nel 2020. I ricorrenti hanno dedotto, con quattro motivi, la mancanza o apparenza della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, l'omessa risposta alle deduzioni difensive, l'insufficiente dimostrazione dei rispettivi ruoli associativi e delle condotte estorsive, la contraddittorietà tra il provvedimento genetico e quello del riesame quanto ad altri episodi estorsivi, nonché l'assenza di elementi per qualificare i fatti come partecipazione associativa anziché come concorso in estorsione continuata. È stata altresì censurata l'attualità delle esigenze cautelari, in quanto i fatti contestati si sarebbero arrestati al 2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. Ha rilevato anzitutto che il Tribunale del riesame non aveva risposto alla censura relativa all'inadeguatezza motivazionale dell'ordinanza genetica. Ha poi riscontrato una motivazione insufficiente sulla gravità indiziaria della partecipazione associativa, poiché la commissione di reati-fine può corroborare l'ipotesi associativa, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare uno stabile e concreto contributo all'associazione; tale contributo e i ruoli attribuiti ai due indagati non erano stati adeguatamente descritti. La motivazione richiamava inoltre conversazioni intercettate senza indicazioni topologiche e temporali sufficienti e, quanto a uno degli indagati, utilizzava risultanze di un distinto procedimento di riesame senza chiarire la loro sottoposizione al contraddittorio. Sono stati rilevati analoghi vizi nella motivazione delle contestazioni estorsive, con particolare riguardo alla dinamica del fatto, alla nebulosità della condotta e alla contraddittorietà rispetto all'esclusione della gravità indiziaria per altri episodi analoghi. Le questioni sulla riqualificazione giuridica e sull'attualità delle esigenze cautelari sono rimaste assorbite. Il Tribunale del riesame dovrà procedere a nuovo giudizio, sanando i vizi motivazionali indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
partecipazione all'associazione mafiosa
La commissione di significativi reati-fine può corroborare l'ipotesi di partecipazione associativa, ma non è sufficiente da sola; occorrono specifici elementi dimostrativi di uno stabile e concreto contributo all'associazione.
art. 629 c.p.
La modestia dell'importo estorto e la mancata identificazione della vittima non escludono, di per sé, la configurabilità dell'estorsione, purché la condotta tipica e gli elementi indiziari siano adeguatamente motivati.
art. 273 c.p.p.
gravi indizi di colpevolezza
La valutazione cautelare richiede una motivazione effettiva, specifica e verificabile sugli elementi indiziari relativi a ciascun reato e a ciascun indagato.
art. 292 c.p.p.
Il provvedimento genetico deve esporre in modo comprensibile gli elementi a carico e il percorso argomentativo; eventuali carenze devono essere esaminate dal Tribunale del riesame con motivazione adeguata.
art. 309 c.p.p.
riesame delle ordinanze applicative di misure coercitive
Il Tribunale del riesame deve confrontarsi con le deduzioni difensive decisive e fornire una motivazione idonea a consentire il controllo di legittimità.
Massime di principio
- La commissione di uno o più reati-fine può costituire elemento di corroborazione della partecipazione a un'associazione mafiosa, ma non consente da sola di desumere l'inserimento associativo: devono essere indicati specifici elementi dai quali risulti uno stabile e concreto contributo all'organizzazione e deve essere motivato il ruolo attribuito all'indagato.
- Il provvedimento del riesame deve rispondere alle censure difensive decisive, compresa quella relativa all'eventuale inadeguatezza motivazionale dell'ordinanza cautelare genetica; il mero richiamo a un provvedimento ampio o ad altri atti non sostituisce una motivazione autonoma e verificabile.
- Il richiamo a intercettazioni poste a fondamento della gravità indiziaria deve consentire di individuare il contenuto rilevante e il percorso logico seguito dal giudice, mediante riferimenti sufficienti alla collocazione temporale e contestuale delle conversazioni.
- Risultanze provenienti da un distinto procedimento o da un provvedimento riguardante altro indagato non possono essere valorizzate senza chiarire la loro effettiva pertinenza alla posizione esaminata e il rispetto del contraddittorio, quando tale profilo sia specificamente dedotto.
- La mancata identificazione della persona offesa e la modestia della somma non escludono automaticamente l'estorsione, ma la motivazione cautelare deve descrivere in modo concreto la condotta minacciosa o coercitiva e gli elementi dai quali essa è desunta.
- La contraddittorietà tra la valutazione della gravità indiziaria compiuta per episodi estorsivi analoghi deve essere esaminata con motivazione specifica, soprattutto quando gli episodi siano stati utilizzati per sostenere l'ipotesi associativa.
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