Cassazione Civile, Ordinanza n. 03596/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce da un accertamento fiscale sulla deducibilità, per la società, degli accantonamenti relativi al trattamento di fine mandato (TFM) riconosciuto all’amministratore unico. La Commissione tributaria regionale, in sede di revocazione, aveva ritenuto che il verbale assembleare del 24 marzo 2004, con cui era stata deliberata la nomina dell’amministratore e il relativo compenso/TFM, fosse munito di data certa e quindi idoneo a fondare la deducibilità integrale dell’accantonamento nell’esercizio di competenza, escludendo l’applicazione della disciplina del TFR dei lavoratori subordinati. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere revocabile la precedente decisione per errore di fatto, poiché la numerazione progressiva e la vidimazione del libro verbali non provano la data del singolo verbale e il deposito camerale non era stato validamente acquisito agli atti; (2) violazione degli artt. 324 e 100 c.p.c., deducendo che comunque la revocazione non avrebbe potuto incidere su un distinto capo della sentenza d’appello coperto da giudicato interno, relativo alla irregolare convocazione dell’assemblea e alla mancanza di specifico punto all’ordine del giorno; (3) violazione degli artt. 50 e 105 T.U.I.R. e dell’art. 2120 c.c., sostenendo che, poiché i compensi degli amministratori sono fiscalmente assimilati ai redditi di lavoro dipendente, anche gli accantonamenti per TFM dovrebbero essere dedotti solo nei limiti della quota maturata secondo il criterio del TFR (compenso annuo/13,5). La società controricorrente ha resistito e ha anche chiesto l’estinzione del giudizio per adesione a definizione agevolata della lite.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la controversia era stata definita mediante condono/definizione agevolata delle liti relative agli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società consolidante e della consolidata. Di conseguenza non è stato esaminato nel merito nessuno dei motivi di ricorso, né la questione della data certa del verbale assembleare, né quella del giudicato interno, né quella della deducibilità fiscale del TFM dell’amministratore.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
Richiamato come norma sulla revocazione per errore di fatto; l’Agenzia contesta che ne ricorressero i presupposti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Indicato come vizio processuale dedotto in cassazione per contestare la revocazione e la sua base decisoria.
art. 324 c.p.c.
Richiamato per sostenere l’esistenza di un capo di decisione coperto da giudicato interno.
art. 100 c.p.c.
Invocato per sostenere il difetto di utilità/interesse della revocazione rispetto al merito della lite.
art. 50, primo comma, lett. c-bis, T.U.I.R.
Richiamato dall’Agenzia per l’assimilazione fiscale dei compensi degli amministratori ai redditi di lavoro dipendente.
art. 105 T.U.I.R.
Invocato come norma che limita la deducibilità degli accantonamenti nei limiti delle quote maturate nell’esercizio.
art. 2120 c.c.
Richiamato in via analogica per sostenere che il TFM sarebbe deducibile secondo il criterio di maturazione proprio del TFR.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Citatato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Citatato per il procedimento camerale accelerato.
Massime di principio
- Se, nelle more del giudizio di cassazione, interviene la definizione agevolata della lite relativa all’atto impositivo, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La Corte non esamina i motivi di ricorso quando manca l’attualità dell’interesse a una decisione di merito o di legittimità per effetto della sopravvenuta definizione della controversia.
- Nei giudizi tributari, il venir meno dell’utilità concreta della decisione determina l’arresto del processo in rito, assorbendo ogni questione sulla fondatezza dei motivi dedotti.
- L’assimilazione fiscale dei compensi degli amministratori ai redditi di lavoro dipendente e il regime degli accantonamenti TFM/TFR restano questioni di merito che, in assenza di interesse attuale, non vengono scrutinabili in cassazione.
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