Ordinanza n. 35/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in data 26 aprile 2025, notificato in data 17 settembre 2025, con il quale la Prefettura di -OMISSIS- - Sportello Unico per l’Immigrazione ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 21 dicembre 2023, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato con il nuovo datore di lavoro, società -OMISSIS- s.r.l. semplificata, con conseguente condanna della Prefettura di -OMISSIS-ovvero della Prefettura territorialmente competente, a rilasciare un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, e, in via subordinata, per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, con conseguente condanna della Prefettura di -OMISSIS- a rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato, disposta per la rinuncia dell'originario datore di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nel dicembre 2023. La revoca era stata adottata dalla Prefettura sul presupposto della sopravvenuta rinuncia dell'originario datore di lavoro e della mancata stipula del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha dedotto che tali circostanze non gli erano imputabili, essendo entrato regolarmente in Italia in forza del nulla osta e del visto già rilasciati e avendo agito in buona fede. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato sulla base del nuovo contratto a tempo indeterminato stipulato con altro datore di lavoro, ovvero, in subordine, di un permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti della sospensione dell'atto e del riesame. Ha ravvisato il fumus boni iuris con riferimento alla domanda di annullamento, rilevando che la rinuncia o indisponibilità sopravvenuta dell'originario datore di lavoro non costituisce automaticamente un ostacolo al soggiorno regolare del lavoratore, quando la mancata stipula del contratto di soggiorno non sia a lui imputabile e sussistano concrete prospettive occupazionali. Nel caso concreto il ricorrente era entrato regolarmente in Italia, aveva agito in buona fede e aveva stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un nuovo datore, tuttora in essere. Il giudice ha quindi sospeso la revoca del nulla osta e ordinato alla Prefettura di riesaminare la posizione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, alla luce di tali elementi. Ha precisato che resta riservata alla Questura la valutazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno. Le spese della fase cautelare sono state compensate; la trattazione di merito è stata fissata per il 17 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della valutazione del fumus boni iuris e del pregiudizio allegato, il TAR ha sospeso l'atto impugnato e disposto il riesame della posizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a giustificazione dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia o la sopravvenuta indisponibilità dell'originario datore di lavoro non determina automaticamente l'impossibilità per il lavoratore straniero, entrato regolarmente in Italia in forza di nulla osta e visto, di ottenere o conservare un titolo di soggiorno; l'amministrazione deve valutare le peculiarità concrete della vicenda e l'eventuale sussistenza di effettive prospettive occupazionali.
- Quando la mancata stipula del contratto di soggiorno non è imputabile al lavoratore straniero, che abbia agito in buona fede e disponga di un rapporto di lavoro con un nuovo datore, la revoca del nulla osta non può fondarsi automaticamente sulla sola rinuncia dell'originario datore di lavoro, senza una valutazione individualizzata della situazione.
- In sede cautelare, la sospensione della revoca può essere accompagnata dall'ordine alla Prefettura di riesaminare la posizione entro un termine assegnato, mentre la valutazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno resta riservata alla Questura competente.
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