Ordinanza n. 219/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Nota prot. n. 001132 del 29 aprile 2026 a firma dell’Arch. Mauro Peruzzi, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, con la quale il Comune di Sirmione ha comunicato alla C.S. Tennis Team SSD A. R.L. l’avvenuto affidamento diretto della gestione dell’impianto sportivo ad uso Tennis alla Polisportiva Sirmione A.S.D.; - della deliberazione del Consiglio Comunale di Sirmione n. 7 del 27 aprile 2026, avente ad oggetto “Affidamento diretto della gestione dell’impianto sportivo ad uso tennis in Località Brema – Sirmione, alla Polisportiva Sirmione A.S.D., ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38”, pubblicata in amministrazione trasparente in data 19.05.2026, e relativi allegati; - del Parere di regolarità tecnica reso dall’Arch. Mauro Peruzzi in data 21 aprile 2026 ai sensi dell’art. 49, co. 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL sulla proposta di deliberazione e quindi anche della stessa proposta di deliberazione sebbene, quest’ultima non conosciuta in quanto non pubblicata né resa ostensibile alla ricorrente; - del Parere di regolarità contabile reso dalla Rag. Luisella Ghidoni, Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in data 23 aprile 2026 ai sensi dell’art. 49, co. 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL sulla proposta di deliberazione e quindi anche della stessa proposta di deliberazione sebbene, quest’ultima non conosciuta in quanto non pubblicata né resa ostensibile alla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato a quelli in Questa Sede impugnati, ancorché non conosciuti, ivi inclusi gli atti della istruttoria qualora eseguita, eventuali determinazioni dirigenziali di approvazione dello schema di contratto e/o di affidamento della gestione, nonché ove occorra, la proposta progettuale presentata dalla Polisportiva Sirmione A.S.D. prot. n. 29991 del 30 ottobre 2025. E per la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto/convenzione medio tempore stipulato tra il Comune di Sirmione e la Polisportiva Sirmione A.S.D. in esecuzione della delibera impugnata, con conseguente condanna del Comune di Sirmione all’adozione di una procedura comparativa tra le proposte presentate ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 38/2021, ovvero, in via subordinata, all’avvio di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.lgs. 36/2023; con ogni effetto ed onere conseguente e con dichiarazione di voler subentrare nel contratto eventualmente stipulato medio tempore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: affidamento diretto della gestione di un impianto sportivo comunale da tennis a un’associazione sportiva dilettantistica, mediante deliberazione consiliare e atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore sportivo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota comunale di comunicazione dell’affidamento diretto, la deliberazione del Consiglio comunale, i pareri di regolarità tecnica e contabile e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia dell’eventuale convenzione stipulata, il subentro o, in subordine, l’avvio di una procedura comparativa o di una procedura a evidenza pubblica. La censura centrale riguarda la violazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 38/2021, nonché dei principi di concorrenza, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, per avere il Comune disposto l’affidamento diretto nonostante fossero state presentate due proposte gestionali. La ricorrente ha contestato la scelta del Consiglio comunale di ignorare la propria proposta sulla base della non vincolatività del parere ANAC e dell’asserita inesistenza di un obbligo di comparazione in assenza di una preventiva gara indetta dall’amministrazione.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistenti consistenti profili di fumus boni iuris. Secondo il Collegio, l’art. 5 del d.lgs. 38/2021 consente l’affidamento diretto soltanto in via residuale, quando una sola associazione o società sportiva senza scopo di lucro abbia presentato un progetto di riqualificazione, ammodernamento e gestione dell’impianto. Quando siano invece presenti più proposte, deve applicarsi la regola della comparazione e dell’evidenza pubblica, nel rispetto dei principi eurounitari di concorrenza, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento. Il TAR ha ritenuto prima facie inconsistenti, immotivate e contrarie ai principi generali le ragioni con cui il Consiglio comunale aveva omesso di considerare la proposta della ricorrente, inclusa la tesi secondo cui l’obbligo di comparazione sorgerebbe solo dopo l’indizione di una gara. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché la sottoscrizione della convenzione e l’avvio dei lavori di riqualificazione avrebbero potuto consolidare una situazione di fatto pregiudizievole per la ricorrente e potenzialmente per il Comune. La domanda cautelare è stata quindi accolta, con sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati e divieto di sottoscrivere la convenzione o dare attuazione alla proposta dell’associazione controinteressata. In funzione propulsiva e conformativa, il Consiglio comunale è stato inoltre ordinato di riconvocarsi entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per riesaminare in autotutela l’intera vicenda, porre a confronto le due proposte e adottare un nuovo provvedimento adeguatamente motivato. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 17 febbraio 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 38/2021
La possibilità di affidamento diretto della gestione di impianti sportivi pubblici è interpretata come residuale e limitata al caso in cui sia stata presentata una sola proposta da parte di un’associazione o società sportiva senza scopo di lucro.
art. 6 d.lgs. 38/2021
La disposizione concorre, secondo il TAR, a fondare l’obbligo di rispettare i principi di comparazione, concorrenza, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento quando siano presenti più proposte gestionali.
d.lgs. 36/2023
La disciplina dei contratti pubblici è richiamata quale elemento di coerenza sistematica con l’interpretazione secondo cui, in presenza di più proposte, l’affidamento non può essere disposto direttamente senza comparazione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale accolta dal TAR.
art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
È richiamato con riferimento ai pareri di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta di deliberazione impugnata.
Massime di principio
- L’affidamento diretto della gestione di un impianto sportivo pubblico previsto dall’art. 5 del d.lgs. 38/2021 ha natura residuale e può essere utilizzato quando una sola associazione o società sportiva senza scopo di lucro abbia presentato un progetto di riqualificazione, ammodernamento e gestione dell’impianto.
- Quando per la gestione di un impianto sportivo pubblico siano state presentate più proposte, l’amministrazione deve procedere alla loro comparazione e rispettare i principi di concorrenza, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento; l’obbligo di confronto non dipende dalla previa indizione di una gara formale.
- L’amministrazione non può ignorare una proposta gestionale validamente presentata fondando l’affidamento diretto su motivazioni meramente formali, inconsistenti o non coerenti con i principi generali dell’affidamento di beni e servizi pubblici.
- In sede cautelare, il rischio che la sottoscrizione della convenzione e l’avvio dei lavori determinino il consolidamento di una situazione di fatto pregiudizievole integra il periculum in mora necessario per sospendere l’esecuzione dell’affidamento.
- La sospensione cautelare può accompagnarsi a misure propulsive e conformative, imponendo all’amministrazione di riesaminare l’intera vicenda, comparare le proposte concorrenti e adottare un nuovo provvedimento adeguatamente motivato.
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