Cassazione Penale, Ordinanza n. 22984/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La persona sottoposta alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare aveva chiesto di essere autorizzata a svolgere attività lavorativa, al fine di collaborare, in qualità di socio del figlio, alla realizzazione di lavori presso un immobile. Il Magistrato di sorveglianza ha rigettato l’istanza osservando che i lavori avrebbero potuto essere eseguiti dal figlio dell’istante, socio della società. Contro tale diniego è stato proposto reclamo, poi riqualificato come ricorso per cassazione, deducendo che il figlio non poteva occuparsi da solo dei lavori, che l’attività non aveva carattere itinerante e che, quindi, sarebbero stati possibili agevoli controlli da parte della polizia giudiziaria; si è inoltre valorizzato il fatto che durante l’esecuzione della misura non vi erano state violazioni e che il soggetto aveva collaborato pienamente al percorso rieducativo. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio, rilevando che la motivazione del diniego era solo assertiva e sostanzialmente inesistente.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l’impugnazione non dovesse essere trattata come ricorso per cassazione, ma dovesse essere qualificata come opposizione contro il provvedimento emesso senza formalità ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p. Poiché la richiesta originaria riguardava la modifica delle modalità esecutive di una pena sostitutiva, il provvedimento del magistrato di sorveglianza era soggetto al rimedio dell’opposizione. La Corte ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Bari perché provvedesse sull’opposizione proposta.
Norme richiamate
art. 64, comma 1, L. n. 689 del 1981
Per le modifiche delle modalità di esecuzione di una pena sostitutiva, il magistrato di sorveglianza provvede secondo la disciplina processuale richiamata dalla norma.
art. 678, comma 1-bis, c.p.p.
La decisione sulla modifica delle modalità esecutive della pena sostitutiva segue il rito previsto per i provvedimenti del magistrato di sorveglianza richiamati dalla norma.
art. 667, comma 4, c.p.p.
Il provvedimento emesso senza formalità è suscettibile di opposizione.
art. 568, comma 5, c.p.p.
L’impugnazione va riqualificata secondo il principio di conservazione degli atti giuridici e di favor impugnationis, quando il mezzo di gravame esperito non corrisponde esattamente a quello previsto.
art. 666 c.p.p.
È il procedimento al quale deve essere rimessa la trattazione dell’opposizione davanti al magistrato di sorveglianza.
Massime di principio
- L’impugnazione proposta avverso un provvedimento del magistrato di sorveglianza emesso senza formalità ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p. deve essere qualificata come opposizione, non come ricorso per cassazione.
- Quando la domanda riguarda la modifica delle modalità di esecuzione di una pena sostitutiva, il rimedio processuale corretto è quello previsto per i provvedimenti del magistrato di sorveglianza adottati nelle forme semplificate.
- In applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, il giudice deve riqualificare il mezzo di impugnazione erroneamente proposto, ove ne ricorrano i presupposti, per assicurare la tutela effettiva della parte.
- Il provvedimento impugnato non deve essere definito nel merito in sede di legittimità quando l’atto introduttivo sia stato proposto con un mezzo di gravame non corretto e debba essere trasmesso al giudice competente per l’opposizione.
Come è indicizzato
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