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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33107/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da decreti ingiuntivi ottenuti nei confronti di una società poi divenuta resistente, relativi a crediti originariamente spettanti alla società cedente e poi trasferiti con cessione d'azienda alla Daxter Inc., da cui la ricorrente deriva per successiva cessione di crediti. In un precedente giudizio fallimentare era stata dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 64 l.fall., dell'atto di cessione d'azienda tra la società poi fallita e Daxter Inc. La corte d'appello ha ritenuto che tale pronuncia, passata in giudicato, rendesse la cessionaria priva di legittimazione attiva a far valere verso il debitore i crediti compresi nell'azienda ceduta. Con il ricorso per cassazione la società cessionaria ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 132 e 346 c.p.c. e degli artt. 64 e 67 l.fall., sostenendo: che la revocatoria o l'inefficacia fallimentare non comportano trasferimento della titolarità dei diritti ma solo inopponibilità relativa verso la massa; che il fallimento non avrebbe acquisito i crediti azionati né avrebbe interesse a farlo; che l'eccezione di difetto di titolarità sarebbe stata una questione di merito soggetta a preclusioni e non rilevabile d'ufficio; che la chiusura del fallimento avrebbe fatto venir meno ogni funzione della revocatoria e restituito i beni all'acquirente. Ha inoltre dedotto, in memoria, l'esistenza di giudicati e di ulteriori decisioni favorevoli sulla medesima questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la rilevanza del preteso giudicato esterno richiamato dalla ricorrente perché formato in giudizi tra soggetti diversi. Ha ritenuto tardive le deduzioni e i documenti depositati oltre i termini processuali. Ha respinto anche la doglianza di violazione del contraddittorio, affermando che il fallimento della cedente non era litisconsorte necessario nella lite tra cessionario e debitore ceduto. Nel merito ha affermato che la declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione d'azienda, connessa alla revocatoria/inefficacia fallimentare, rende il bene o il diritto assoggettabile alla massa e priva il cessionario della legittimazione ad agire sul credito compreso nell'azienda, legittimazione che spetta al curatore finché il bene o diritto non sia liquidato o formalmente abbandonato. La chiusura del fallimento non è stata ritenuta decisiva, poiché la ricorrente non aveva allegato che il credito o l'azienda non fossero stati liquidati o fossero stati abbandonati. È stata inoltre confermata la condanna alle spese e disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso quale norma processuale asseritamente violata, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte esclude che la questione della titolarità attiva implichi la necessità di un diverso litisconsorzio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ravvisa ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; non emerge una nullità della sentenza per carenza di motivazione.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non accoglie l'idea che la questione fosse preclusa per mancata riproposizione.

  • art. 64 l.fall.

    La dichiarazione di inefficacia dell'atto gratuito compiuto dal fallito opera in via ricognitiva e priva l'atto di effetti verso la massa, rendendo il bene o diritto recuperabile alla procedura.

  • art. 67 l.fall.

    Citato in comparazione con l'art. 64 l.fall.; la Corte ribadisce che la revocatoria è azione costitutiva diversa dalla dichiarazione di inefficacia automatica.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi sul rapporto relativo all'inefficacia della cessione è opponibile tra le parti del giudizio in cui è stato pronunciato, ma non vincola giudizi tra soggetti diversi.

  • art. 2740 c.c.

    Il bene o diritto revocato o inefficace torna alla funzione di garanzia generale del patrimonio del debitore a tutela dei creditori.

  • art. 31 l.fall.

    Attributivo al curatore del potere di amministrazione del patrimonio del fallito, anche per i beni sopravvenuti o recuperati.

  • art. 42 l.fall.

    Richiamato per affermare l'esclusività del potere del curatore sui beni entrati nella massa attiva.

  • art. 43 l.fall.

    Il curatore agisce processualmente in via esclusiva per i rapporti inerenti ai beni della massa.

  • art. 64 l.fall.

    La sentenza che ne dichiara l'inefficacia è ricognitiva e comporta la restituzione del bene o diritto alla massa.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato in tema di rimessione al primo giudice per vizio di litisconsorzio necessario, escluso nel caso concreto.

  • art. 372 c.p.c.

    Fondamento dell'inammissibilità delle produzioni documentali tardive in cassazione.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Termine per il deposito di memorie e documenti in vista dell'adunanza camerale, non rispettato dalle parti per alcune produzioni.

  • art. 383 c.p.c.

    Richiamato quale effetto della cassazione con rinvio in caso di reale difetto di litisconsorzio necessario, ipotesi esclusa.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La declaratoria di inefficacia di un atto di cessione d'azienda verso la massa fallimentare non trasforma automaticamente il cessionario in soggetto privo di ogni titolarità verso il terzo debitore, ma determina l'assoggettabilità del bene o del credito alla procedura e l'esclusione della legittimazione del cessionario a farlo valere quando il bene sia stato acquisito alla massa e non sia stato liquidato o abbandonato.
  • Nel giudizio promosso dal cessionario contro il debitore ceduto, il fallimento del cedente non è litisconsorte necessario: se il convenuto contesta la titolarità attiva dell'attore allegando che il credito appartiene ad altro soggetto, il giudice deve limitarsi ad accertare se l'attore sia titolare del rapporto dedotto e, in caso negativo, rigettare la domanda.
  • Il giudicato sostanziale opera solo tra le stesse parti, sul medesimo petitum e sulla medesima causa petendi; una decisione resa in un giudizio tra soggetti diversi non può essere invocata come giudicato esterno in un processo nel quale le parti non coincidano.
  • La chiusura del fallimento non fa venir meno di per sé gli effetti della precedente acquisizione alla massa di un bene o diritto revocato o dichiarato inefficace; per recuperare la legittimazione all'azione occorre allegare e provare che quel bene o diritto non sia stato liquidato o sia stato formalmente abbandonato dal curatore.
  • La questione della titolarità del diritto azionato, quando incide sulla fondatezza della domanda e non sulla mera regolarità formale della rappresentanza, può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio nei limiti del giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaGiurisdizione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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