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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 1131 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Imposta definitivamente accertata - Notificazione della cartella di pagamento - Termine di decadenza - Non applicabile - Termine di prescrizione decennale - Applicabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la cartella di pagamento per imposte di registro, ipotecarie e catastali dovesse essere notificata entro un termine di decadenza, presumibilmente quello previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973. La questione riguardava quindi la distinzione tra decadenza e prescrizione applicabile alla riscossione di un'imposta indiretta definitivamente accertata.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Per l'imposta di registro, l'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986 richiama il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. Il legislatore non ha stabilito uno specifico termine di decadenza per la notificazione delle cartelle relative alle imposte indirette diverse dall'IVA; pertanto, non è possibile applicare in via analogica l'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973. L'Ufficio può quindi notificare la cartella entro dieci anni dalla definitività dell'accertamento, salvo eventuali atti interruttivi della prescrizione.

Norme richiamate

  • Art. 78 del d.P.R. n. 131/1986

    Per l'imposta di registro definitivamente accertata, il diritto dell'Amministrazione alla riscossione è soggetto al termine di prescrizione decennale.

  • Art. 2946 del codice civile

    Prevede il termine ordinario di prescrizione di dieci anni, applicabile al credito tributario richiamato dall'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986.

  • Art. 25 del d.P.R. n. 602/1973

    Disciplina termini di decadenza per la notificazione delle cartelle in determinate ipotesi, ma non è estensibile analogicamente alle imposte indirette diverse dall'IVA, come registro, ipotecarie, catastali, successioni e donazioni.

Massime di principio

  • Per le imposte di registro, ipotecarie e catastali definitivamente accertate, in assenza di una specifica previsione legislativa, la notificazione della cartella non è soggetta al termine decadenziale previsto per altri tributi, ma al termine ordinario di prescrizione decennale.
  • Non è possibile applicare automaticamente o per analogia i termini di decadenza previsti dal d.P.R. n. 602/1973 a tributi indiretti diversi dall'IVA.
  • Il termine va calcolato dalla definitività dell'accertamento, verificando anche l'eventuale presenza di atti validamente notificati che abbiano interrotto la prescrizione.
  • La mera tardività rispetto ai termini decadenziali previsti per altri tributi non è sufficiente, da sola, a rendere illegittima la cartella relativa all'imposta di registro.

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