Sentenza del 08/03/2017 n. 5970 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2004, con rettifica del reddito imponibile e recupero di maggiori imposte IRAP e IVA. La società aveva contestato l’assenza del contraddittorio preventivo, l’insussistenza di gravi incongruenze che giustificassero l’uso degli studi di settore e l’inadeguatezza dei relativi parametri per un’attività di service provider iniziata nel 2003 e caratterizzata da investimenti iniziali. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Roma e l’accoglimento dell’appello della società da parte della CTR, l’Agenzia ha proposto due motivi: ha sostenuto che la CTR avesse erroneamente qualificato l’accertamento come applicazione automatica dello studio di settore, mentre l’Ufficio aveva svolto verifiche contabili e analisi ulteriori; ha inoltre denunciato una motivazione insufficiente, perché la CTR non aveva considerato i rilievi dei verificatori né le perdite e la condotta antieconomica della società nel periodo 2003-2007. La società ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo e chiesto il rigetto di entrambi.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione d’inammissibilità del primo motivo, rilevando che i fatti erano esposti chiaramente e che il motivo, pur rubricato come violazione di legge, era riqualificabile come censura del difetto di sussunzione. Ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia: dagli atti risultava un accertamento complesso, basato anche sullo studio di settore fornito dalla società, sulla sua rielaborazione con un altro studio, su analisi a campione e su dati di bilancio, svolte alla presenza del contribuente e dei suoi collaboratori; inoltre, l’avvio dell’attività nel 2003 non bastava a escludere la rilevanza dell’accertamento per il 2004. La CTR aveva anche omesso di valutare le perdite dichiarate per più anni e la divaricazione tra costi e ricavi: tale condotta può giustificare la rettifica, salvo prova concreta dell’effettività delle perdite, prova che la società non aveva fornito. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla legittimità dell’accertamento, demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, c.p.c.
non è necessaria l'adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, sicchè l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta più, di norma, alla riqualificazione della sua sussunzione entro diversa fattispecie dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, alla sola condizione che, nello sviluppo stesso del motivo, il ricorrente articoli con coerenza argomenti a sostegno di una tesi giuridica manifestamente riconducibile alla fattispecie malamente indicata.
La rubrica errata di un motivo di cassazione non ne comporta di per sé l’inammissibilità: il giudice può ricondurlo alla corretta ipotesi dell’art. 360 c.p.c. se gli argomenti sviluppati individuano in modo coerente il vizio effettivamente dedotto.
Art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973
la circostanza che una impresa commerciale dichiari, ai fini dell'imposta sul reddito, per più anni di seguito rilevanti perdite, nonchè una ampia divaricazione tra costi e ricavi, costituisce una condotta commerciale anomala, di per sè sufficiente a giustificare da parte dell'erario una rettifica della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 660 del 1973, art. 39 a meno che il contribuente non dimostri concretamente la effettiva sussistenza delle perdite dichiarate.
La reiterazione di perdite rilevanti e la marcata sproporzione tra costi e ricavi costituiscono elementi idonei a giustificare la rettifica del reddito. Spetta al contribuente fornire prova concreta dell’effettività delle perdite dichiarate per superare tale rilievo.
Massime di principio
- Un accertamento fondato anche su studi di settore non è automaticamente illegittimo se l’Ufficio ha effettuato ulteriori riscontri sulla contabilità, sui dati di bilancio e sulle circostanze concrete dell’impresa. Occorre valutare il procedimento accertativo nel suo complesso.
- L’avvio o il rinnovo di un’attività in un periodo precedente non esclude, da solo, l’applicabilità di uno studio di settore o la valutazione della redditività nell’anno successivo: il contribuente deve spiegare e documentare in che modo le specifiche circostanze incidano sui risultati del periodo accertato.
- Perdite rilevanti dichiarate per più anni e un’ampia divergenza tra costi e ricavi possono integrare una condotta antieconomica e giustificare una rettifica; per contrastarla è necessario documentare concretamente la realtà delle perdite e le ragioni economiche della gestione.
- Nel ricorso per cassazione conta il contenuto effettivo della censura, non soltanto il numero o la rubrica indicati: la riqualificazione è possibile se il motivo espone con chiarezza argomenti coerenti riconducibili a un vizio previsto dall’art. 360 c.p.c.
- La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sulla debenza delle imposte: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia alla luce dei principi indicati e provvedere anche sulle spese.
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