Cassazione Penale, Sentenza n. 30297/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la convalida dell'ordine del Questore che vietava loro l'accesso agli impianti sportivi e limitrofi per cinque anni e imponeva l'obbligo di presentazione davanti ai Carabinieri: deducono omessa motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza (poiché l'ordine è stato eseguito il 06/02/2022 prima della convalida del G.i.p.), vizio di motivazione e violazione di legge sulla durata quinquennale dell'obbligo (contestando la congruità e la gradualità, e per RAVASI l'intervenuto lasso di tempo dal precedente provvedimento del 2006), criticano l'estensione del divieto anche alle partite amichevoli per l'impossibilità di conoscere tempestivamente tali incontri, e censurano l'imposizione di una doppia presentazione (anche dopo l'inizio del secondo tempo) ritenuta non motivata e sproporzionata, specie per le trasferte.
La decisione
La Corte ha parzialmente accolto i ricorsi: ha annullato l'ordinanza impugnata con riferimento al profilo dell'urgenza (perché l'obbligo era stato fatto eseguire prima della convalida, senza adeguata motivazione sull'urgenza) e ha annullato e dichiarato inefficace la previsione dell'obbligo di presentazione anche durante il secondo tempo delle partite per difetto di motivazione. Ha invece respinto le censure sulla durata quinquennale del divieto (ritenuta conforme all'art. 6, comma 5, l. 401/1989, come modificato) e sull'estensione alle partite amichevoli (legittima se gli incontri sono programmati e previamente pubblicizzati). Rigetta per il resto i ricorsi.
Norme richiamate
art. 6, legge 13 dicembre 1989 n. 401, comma 3
"dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato"
La Corte ha ricordato che l'efficacia dell'obbligo di presentazione decorre dalla prima manifestazione successiva alla notifica; se l'obbligo viene fatto eseguire prima della convalida del giudice, è necessaria adeguata motivazione sull'urgenza del provvedimento
art. 6, legge 13 dicembre 1989 n. 401, comma 5 (modificato dal d.l. n. 53/2019, conv. l. n. 77/2019)
"non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni"
Se il destinatario ha già subito un precedente divieto di accesso, la durata dell'obbligo di comparire non può essere inferiore a cinque anni né superiore a dieci: la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della durata minima di cinque anni
art. 13 Cost., terzo comma (richiamato nella giurisprudenza)
In via sistematica l'esigenza di motivazione sul requisito di necessità ed urgenza si ricava dall'art. 13 Cost.; i provvedimenti provvisori che limitano la libertà personale devono essere comunicati e convalidati nei termini indicati, e l'urgenza va motivata quando l'ordine è stato eseguito prima della convalida
Massime di principio
- La motivazione sull'urgenza è obbligatoria e va fornita dal giudice nel caso in cui l'ordine precautelare sia stato effettivamente eseguito prima della convalida: in tale ipotesi il destinatario può validamente censurare la carenza motivazionale
- Quando il destinatario ha già subito un precedente divieto di accesso, la legge (art. 6, comma 5 l. 401/1989) impone una durata dell'obbligo di comparizione compresa tra cinque e dieci anni; l'applicazione della misura nella misura minima prevista è incensurabile se ricorrono i presupposti
- Il divieto di accesso può legittimamente estendersi agli incontri amichevoli se questi sono stati programmati e pubblicizzati in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato
- L'imposizione di una doppia presentazione (es. anche dopo l'inizio del secondo tempo) richiede motivazione specifica: se manca, tale prescrizione deve essere annullata perché può risultare irragionevole o impossibile da ottemperare, specie per trasferte
- In situazioni analoghe è utile documentare immediatamente l'esecuzione dell'obbligo prima della convalida per poter sindacare efficacemente la sussistenza dell'urgenza e la regolarità procedimentale
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