Cassazione Penale, Sentenza n. 27015/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere diretta a contestare la sussistenza di gravi indizi di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990, capo 18). Il ricorrente contestava principalmente: (1) l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione del Tribunale del riesame, ritenendo che le intercettazioni non dimostrassero la sua partecipazione all'associazione e che il materiale indiziario specifico a suo carico fosse carente; (2) l'erronea valutazione del pericolo di reiterazione, considerato il notevole intervallo temporale dall'ultima attività contestata (ultimo fatto marzo 2022) e l'assenza di condotte successive che attestassero pericolosità attuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria, richiamando un compendio investigativo fondato su intercettazioni, attività di osservazione, sequestri (es. sequestro di circa 66 kg di hashish il 21/10/2021) e videoriprese. La Corte ha confermato il principio secondo cui in sede cautelare è sufficiente la gravità degli indizi e che le conversazioni plurime e continuative possono costituire base per la misura. Sull'esigenza cautelare, la Corte ha condiviso l'applicazione della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., ritenendo non superata l'ipotesi di pericolo di reiterazione. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e condanna al pagamento di una somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; contestata come fattispecie sostanziale a carico del ricorrente e ritenuta dal giudice supportata da gravi indizi.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sui delitti-fine (detenzione e spaccio); utilizzata per collegare le attività di acquisto e rivendita di stupefacenti all'associazione contestata.
art. 125 c.p.p.
Principio generale sul divieto di travisamento dei fatti; invocato dal ricorrente ma la Corte ritiene che non emergano vizi tali da rendere illegittimo il provvedimento cautelare.
art. 192 c.p.p. (secondo, terzo e quarto comma richiamati)
Indica i criteri di valutazione degli indizi (precisione, concordanza, gravità). La Corte chiarisce che in sede cautelare non è richiesto il secondo comma (precisione e concordanza) e che l'art. 273, comma 1-bis richiama solo il terzo e quarto comma, consentendo valutazioni fondate anche sulle sole conversazioni se gravi e continue.
art. 273 c.p.p.
Regola la gravità degli indizi in fase cautelare; la Corte sottolinea che è sufficiente la gravità degli indizi e che il giudice può desumere il giudizio anche dalle sole intercettazioni quando plurime, inequivoche e continuative.
art. 274 c.p.p.
Disciplina il pericolo di reiterazione (art. 274, comma 1, lett. c) tra le esigenze cautelari); la Corte ricorda che il pericolo può essere desunto dalle modalità delle condotte anche se risalenti nel tempo e non va confuso con l'attualità delle condotte criminose.
art. 275 c.p.p.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per determinati reati (tra cui quelli indicati): la Corte afferma che tale presunzione, essendo speciale, prevale sulla norma generale dell'art. 274, salvo prova contraria da parte dell'indagato; il mero decorso del tempo non è sufficiente a superarla.
art. 606 c.p.p.
Criteri di impugnazione per cassazione (vizi di motivazione e violazioni di norme): il ricorso era fondato su tali censure ma è stato ritenuto inammissibile perché proponeva una lettura alternativa del materiale probatorio senza evidenziare vizi specifici.
Massime di principio
- In sede cautelare è sufficiente la «gravità indiziaria»: il giudice può basare il suo giudizio anche sulle sole intercettazioni quando sono numerose, coerenti e continuative nel tempo, senza richiedere la precisione e la concordanza proprie della fase di merito.
- Per i reati indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p., opera una presunzione relativa dell'esistenza delle esigenze cautelari (comprese pericolo di reiterazione e adeguatezza della custodia in carcere); tale presunzione non è facilmente superabile dal solo decorso del tempo.
- La valutazione cautelare è collegiale e globale: gli elementi indiziari vanno valutati nel loro insieme (intercettazioni, sequestri, videoriprese, osservazioni), e non frammentati per ridurne la portata; la difesa deve evidenziare vizi specifici e concreti del procedimento o della motivazione per avere chance in sede di legittimità.
- Il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità, dalla ripetitività e dalla professionalità delle condotte contestate anche se risalenti nel tempo; per escluderlo è necessario dimostrare l'assenza di attuale contesto criminoso e la mancanza di concrete occasioni future.
- La qualifica di «partecipe» in associazioni di narcotraffico non richiede strutture complesse né una manifestazione esplicita di intenti: è sufficiente una collaborazione stabile o anche un affidamento reciproco tacito tra i sodali.
- Per impugnare efficacemente un provvedimento cautelare in Cassazione è preferibile non limitarsi a proporre una diversa lettura degli atti d'indagine ma individuare vizi formali o sostanziali specifici (es. carenza di motivazione su punti essenziali, violazioni procedurali, inammissibilità delle prove).
- La misura cautelare può essere confermata quando i giudici ritengono che solo la custodia in carcere sia idonea a recidere contatti con fornitori e mercato: la difesa deve proporre misure alternative concrete e dimostrare la loro adeguatezza per contrastare la presunzione cautelare.
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