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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29392/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Trieste aveva confermato la condanna di due imputati pronunciata dal Tribunale di Trieste per il reato di cui all'art. 642 c.p., in concorso tra loro ai sensi dell'art. 110 c.p. Dai passaggi motivazionali richiamati emerge che la condotta contestata riguardava una falsa descrizione di un sinistro e una richiesta di risarcimento all'assicurazione, ritenute sorrette da accertamenti tecnici e dalla deposizione del proprietario dell'autocarro, con assenza di documentazione tecnica idonea a giustificare i pretesi interventi riparativi. In cassazione i difensori proponevano motivi sovrapponibili: 1) carenza e illogicità della motivazione sulla responsabilità; 2) violazione dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sostenendo che gli accertamenti tecnici e l'asserita ignoranza dei proprietari dei mezzi avrebbero escluso la responsabilità, oltre a ritenere irrilevante la cancellazione dall'albo di un terzo soggetto richiamato in sentenza; 3) omessa riduzione della pena base al minimo edittale; 4) mancata concessione della sospensione condizionale della pena; 5) prescrizione del reato, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'estinzione per prescrizione nonostante la data del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero generici e non consentiti, perché riproponevano le stesse censure già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, e miravano a una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto altresì generici e manifestamente infondati i motivi sulla pena e sulla sospensione condizionale, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico sul trattamento sanzionatorio, valorizzando la presenza di plurimi precedenti penali e l'assenza di elementi positivi. Infine ha giudicato generico e infondato il motivo sulla prescrizione, rilevando che la difesa non aveva ricostruito compiutamente la sequenza procedimentale e che, anche tenendo conto della recidiva contestata e riconosciuta, il termine prescrizionale non risultava maturato alla data della decisione d'appello. Ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato contestato

  • art. 642 c.p.

    norma incriminatrice del fatto contestato, relativo a una falsa descrizione del sinistro e alla richiesta di risarcimento all'assicurazione

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato per il requisito di specificità dei motivi, in particolare sulla deduzione della prescrizione

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 132 c.p.

    richiamato per i criteri di determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato per i criteri di commisurazione della pena

  • art. 157 c.p.

    richiamato per il calcolo del termine minimo di prescrizione in presenza di recidiva

  • art. 161 c.p.

    richiamato per il termine massimo di prescrizione in presenza di atti interruttivi e recidiva

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza un effettivo confronto critico, i medesimi motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti, poiché in tal modo le doglianze appaiono solo apparentemente riferite a vizi di motivazione o di diritto.
  • La motivazione della sentenza di appello può essere resa anche per relationem ed è legittima quando il giudice dimostri di aver preso cognizione delle ragioni del provvedimento richiamato e di averle fatte proprie in modo coerente.
  • In presenza di doppia conforme, la sentenza di appello e quella di primo grado si integrano in un unico corpo argomentativo; il giudice di legittimità non può sostituire la propria lettura del merito a quella del giudice territoriale se la motivazione è logica e priva di aporie.
  • La censura sulla violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o in una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservate al giudice di merito.
  • La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e la valutazione di attenuanti, aggravanti e benefici, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se del tutto arbitraria o sorretta da motivazione illogica o mancante.
  • La deduzione della prescrizione deve essere specifica e autosufficiente: non basta indicare la data del fatto, ma occorre rappresentare la sequenza procedimentale e spiegare perché il termine sarebbe maturato, considerando anche gli effetti della recidiva e degli eventuali atti interruttivi.
  • La recidiva contestata e riconosciuta incide sul computo del termine prescrizionale secondo gli artt. 157 e 161 c.p., senza che ciò comporti violazione del ne bis in idem sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilitàTruffa
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

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