Cassazione Penale, Sentenza n. 37516/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma per la condanna a due episodi di ricettazione (orologi Rolex contraffatti) e una truffa online: il ricorrente contestava la valutazione delle prove (vizio di motivazione e insufficienza della prova indiziaria, mancanza di prova della contraffazione e della consapevolezza), chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p. e lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la maggior parte dei motivi, ritenendo adeguata la motivazione della Corte di appello sulla responsabilità (profitto della truffa accreditato su conto intestato all'imputato; assenza di documentazione giustificativa per acquisti di beni tutelati dal marchio). Ha però ritenuto fondato in parte il motivo relativo alla mancata motivazione circa il diniego della sospensione condizionale della pena (art.163 c.p.) quando tale beneficio è stato richiesto: perciò ha annullato la sentenza limitatamente a questo punto e ha rinviato la decisione ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuova motivazione sulla sospensione condizionale. Ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso e ha pronunciato l'irrevocabilità della sentenza quanto alla responsabilità penale, considerata la non prescrizione dei reati (riferimento ai termini ex art.161 c.p. e alle sospensioni intervenute).
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Usata per qualificare il reato di ricettazione e giustificare il riconoscimento dell'attenuante speciale in ragione del valore contenuto dei beni ricettati
art. 131-bis c.p.
La Corte ha escluso la causa di non punibilità basandosi sull'apprezzabile pregiudizio economico cagionato e sulla non occasionalità dell'attività di ricettazione
art. 163 c.p.
La mancata motivazione del giudice di merito sul diniego della sospensione condizionale, quando richiesta dall'imputato, determina la necessità di annullamento parziale e rinvio per nuova valutazione
art. 62-bis, terzo comma, c.p.
Rilevato che la sola condizione di incensurato non è sufficiente per imporre il riconoscimento delle attenuanti generiche
art. 161 c.p.
Richiamato in relazione ai termini di prescrizione per escludere che i reati siano estinti
art. 624 c.p.p.
Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza di condanna nei limiti in cui il giudizio non è stato annullato
Giurisprudenza (Sez. U., sentenza n.22533 del 25/10/2018)
Principio richiamato: il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena se il beneficio è stato richiesto in giudizio
Massime di principio
- La presenza dell'accredito del profitto su un conto intestato all'imputato costituisce un forte indice della sua responsabilità nelle frodi online e rafforza la valutazione della prova indiziaria
- L'assenza di documentazione giustificativa dell'acquisto di beni soggetti a tutela di marchio può essere valutata come elemento indiziario del dolo nella ricettazione, nonché della consapevolezza sulla contraffazione
- La mera condizione di incensurato non è sufficiente a giustificare automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: devono emergere elementi positivi e specifici nella condotta
- Se l'imputato ha espressamente richiesto la sospensione condizionale della pena in sede di merito, il giudice d'appello è tenuto a motivare esplicitamente l'eventuale diniego; la mancata motivazione comporta annullamento limitato e rinvio
- La Cassazione tende a dichiarare inammissibili i ricorsi generici che non specificano elementi di censura concreti rispetto alla motivazione di merito
- Anche quando viene annullata solo una parte relativa a un beneficio (es. sospensione), la declaratoria di irrevocabilità della condanna può rimanere valida per il resto dei capi non annullati, se non sopraggiunge la prescrizione
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