Cassazione Penale, Sentenza n. 41623/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 18/06/2025 che aveva rigettato l'opposizione della società alla precedente ordinanza (05/03/2024) che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca di immobili disposti in esecuzione della sentenza irrevocabile del 18/02/2021 a carico di Biagio Rullo per il reato previsto dall'art. 11 d.lgs. 74/2000. La società denunciava in particolare: mancata partecipazione/citazione nel giudizio di cognizione, violazione di diritti costituzionali e convenzionali (art. 7 CEDU, art. 1 Protocollo addizionale), violazione della direttiva 2014/42 e della Carta dei diritti fondamentali UE, inosservanza di norme processuali (art. 104-bis disp. att. c.p.p.), omessa e insufficiente motivazione. Aveva inoltre dedotto fatti nuovi con l'incidente di esecuzione: una transazione con la curatela fallimentare via versamento di euro 100.000,00 e la dimostrazione della buona fede e dell'effettività dell'acquisto degli immobili.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto le questioni sollevate coperte dal giudicato formatosi con la sentenza di cassazione (Sez. 3, n. 24658 del 21/04/2023) che aveva già valutato i profili di collegamento fra il patrimonio dell'imputato e la società acquirente e aveva confermato la strumentalità/fittizietà delle cessioni. La mancata citazione del terzo nel giudizio di cognizione è stata qualificata dalla giurisprudenza come mera irregolarità e non come vizio che annulli le statuizioni; i fatti nuovi (la transazione e il versamento alla curatela) sono stati ritenuti tardivi e insufficienti a scalfire gli ampi elementi fattuali che indicavano la fittizietà dell'operazione (rapporti familiari, cessione quote, modalità di pagamento, operazioni ripetute e antecedenti al fallimento). In definitiva non è stata fornita prova decisiva della buona fede e dell'effettività dell'acquisto e le statuizioni ablative sono confermate.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 11
art. 11 d.lgs. n. 74/2000
Norma che punisce le condotte volte a sottrarsi al pagamento di imposte mediante alienazioni simulate o altri atti fraudolenti; in fatto è stato ritenuto che le cessioni fossero strumentali a tale finalità e costituissero il profitto/strumento del reato oggetto di confisca
d.lgs. n. 74/2000, art. 12-bis
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Disposizione sulla confisca obbligatoria del profitto del reato fiscale; la Corte ha ritenuto applicabile la confisca sugli immobili poiché riconducibili al profitto della condotta accertata
d.lgs. n. 74/2000, art. 12
Riferimento alle pene accessorie previste per il reato contestato; citato in motivazione come parte delle statuizioni penali definitivamente accertate
disp. att. cod. proc. pen., art. 104-bis
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle garanzie del terzo interessato al provvedimento ablatorio; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che qualifica la mancata citazione del terzo nel giudizio di cognizione come mera irregolarità, non incidente sul giudicato
cod. proc. pen., art. 178
Regola che riserva determinate garanzie alle parti processuali; la Corte ha richiamato il principio che il sistema di partecipazione in sede di cognizione è riservato alle parti e non crea una facoltà automatica per il terzo non citato di costituirsi
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 42 comma 3, 111, 117
art. 42, comma 3; art. 111; art. 117 Cost.
Richiamate nelle censure della ricorrente come profili di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto che tali questioni siano comunque coperte dal giudicato e che le doglianze non superino le valutazioni di merito già irrevocabili
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7
Richiamato tra le censure; la Corte non ha ritenuto che l'applicazione delle norme interne, alla luce del giudicato, comporti violazione del principio nulla poena sine lege dedotto
Protocollo Addizionale alla CEDU n. 1, art. 1
art. 1, primo protocollo addizionale CEDU
Richiamato dalla ricorrente per profili di tutela patrimoniale del terzo; la Corte ha ritenuto la questione infondata alla luce del giudicato e degli elementi fattuali che escludono la buona fede
Direttiva 2014/42, art. 8 paragrafi 1, 7 e 9
art. 8, paragrafi 1, 7 e 9 della direttiva n. 2014/42
Censura volta a sostenere violazioni di diritti procedurali e di tutela del terzo; la Corte ha ritenuto che le deduzioni non incidano sul giudicato formatosi e non siano sufficienti a dimostrare la violazione dei diritti dedotti
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 47
art. 47 Carta dei diritti fondamentali
Richiamato dalla ricorrente per profili di tutela giurisdizionale effettiva; la Corte ha ritenuto che le garanzie invocate non consentono di superare le valutazioni già compiute e rese irrevocabili
Massime di principio
- Se una decisione di merito sulla responsabilità penale e sugli elementi fattuali è divenuta irrevocabile, le questioni sostanziali già decise sono coperte da giudicato e difficilmente rivedibili in sede di esecuzione salvo nuovi elementi decisivi e pertinenti
- La mancata citazione del terzo interessato nel giudizio di cognizione, ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., è frequentemente considerata dalla giurisprudenza una mera irregolarità e non comporta automaticamente l'annullamento del provvedimento ablatorio se il merito è stato correttamente valutato e convalidato dagli organi di appello e dalla cassazione
- Per impugnare con successo una confisca operata per reato fiscale come profitto o strumento del reato, il terzo deve fornire prove probanti e decisive della sua buona fede e dell'effettività dell'acquisto (es. mezzi di pagamento ordinari dimostrabili, assenza di rapporti strumentali, prova della autonomia patrimoniale e gestionale)
- Operazioni di transazione o versamenti effettuati in fase esecutiva o dopo la decisione di cassazione hanno scarso peso se non accompagnati da elementi che dimostrino che le operazioni originarie non erano funzionali a sottrarre beni alla riscossione
- Indicatori tipici della fittizietà (rapporti familiari/intrattenuti fra venditore e acquirente, cessione di quote tra stretti congiunti, modalità di pagamento anomale, ripetute cessioni antecedenti al fallimento) sono considerati dal giudice elementi forti per affermare la strumentalità delle operazioni
- Le censure costituzionali o comunitarie (CEDU, direttive UE, Carta) possono essere valutate, ma se la loro considerazione è già stata compiuta e confermata nella decisione di legittimità precedente, esse non costituiscono ragione sufficiente per rimettere in discussione il giudicato
- In situazioni analoghe, il terzo che non è stato parte nel processo di cognizione dovrebbe tempestivamente attivare tutti gli strumenti disponibili (appello, ricorso per cassazione, incidente di esecuzione con allegazione di prove nuove, documentate e tempestive) per evitare che le sue possibilità di tutela risultino limitate dalla trascorsa irrevocabilità delle decisioni
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