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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41623/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 18/06/2025 che aveva rigettato l'opposizione della società alla precedente ordinanza (05/03/2024) che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca di immobili disposti in esecuzione della sentenza irrevocabile del 18/02/2021 a carico di Biagio Rullo per il reato previsto dall'art. 11 d.lgs. 74/2000. La società denunciava in particolare: mancata partecipazione/citazione nel giudizio di cognizione, violazione di diritti costituzionali e convenzionali (art. 7 CEDU, art. 1 Protocollo addizionale), violazione della direttiva 2014/42 e della Carta dei diritti fondamentali UE, inosservanza di norme processuali (art. 104-bis disp. att. c.p.p.), omessa e insufficiente motivazione. Aveva inoltre dedotto fatti nuovi con l'incidente di esecuzione: una transazione con la curatela fallimentare via versamento di euro 100.000,00 e la dimostrazione della buona fede e dell'effettività dell'acquisto degli immobili.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto le questioni sollevate coperte dal giudicato formatosi con la sentenza di cassazione (Sez. 3, n. 24658 del 21/04/2023) che aveva già valutato i profili di collegamento fra il patrimonio dell'imputato e la società acquirente e aveva confermato la strumentalità/fittizietà delle cessioni. La mancata citazione del terzo nel giudizio di cognizione è stata qualificata dalla giurisprudenza come mera irregolarità e non come vizio che annulli le statuizioni; i fatti nuovi (la transazione e il versamento alla curatela) sono stati ritenuti tardivi e insufficienti a scalfire gli ampi elementi fattuali che indicavano la fittizietà dell'operazione (rapporti familiari, cessione quote, modalità di pagamento, operazioni ripetute e antecedenti al fallimento). In definitiva non è stata fornita prova decisiva della buona fede e dell'effettività dell'acquisto e le statuizioni ablative sono confermate.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 11

    art. 11 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che punisce le condotte volte a sottrarsi al pagamento di imposte mediante alienazioni simulate o altri atti fraudolenti; in fatto è stato ritenuto che le cessioni fossero strumentali a tale finalità e costituissero il profitto/strumento del reato oggetto di confisca

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 12-bis

    art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Disposizione sulla confisca obbligatoria del profitto del reato fiscale; la Corte ha ritenuto applicabile la confisca sugli immobili poiché riconducibili al profitto della condotta accertata

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 12

    Riferimento alle pene accessorie previste per il reato contestato; citato in motivazione come parte delle statuizioni penali definitivamente accertate

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 104-bis

    art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulle garanzie del terzo interessato al provvedimento ablatorio; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che qualifica la mancata citazione del terzo nel giudizio di cognizione come mera irregolarità, non incidente sul giudicato

  • cod. proc. pen., art. 178

    Regola che riserva determinate garanzie alle parti processuali; la Corte ha richiamato il principio che il sistema di partecipazione in sede di cognizione è riservato alle parti e non crea una facoltà automatica per il terzo non citato di costituirsi

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 42 comma 3, 111, 117

    art. 42, comma 3; art. 111; art. 117 Cost.

    Richiamate nelle censure della ricorrente come profili di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto che tali questioni siano comunque coperte dal giudicato e che le doglianze non superino le valutazioni di merito già irrevocabili

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7

    Richiamato tra le censure; la Corte non ha ritenuto che l'applicazione delle norme interne, alla luce del giudicato, comporti violazione del principio nulla poena sine lege dedotto

  • Protocollo Addizionale alla CEDU n. 1, art. 1

    art. 1, primo protocollo addizionale CEDU

    Richiamato dalla ricorrente per profili di tutela patrimoniale del terzo; la Corte ha ritenuto la questione infondata alla luce del giudicato e degli elementi fattuali che escludono la buona fede

  • Direttiva 2014/42, art. 8 paragrafi 1, 7 e 9

    art. 8, paragrafi 1, 7 e 9 della direttiva n. 2014/42

    Censura volta a sostenere violazioni di diritti procedurali e di tutela del terzo; la Corte ha ritenuto che le deduzioni non incidano sul giudicato formatosi e non siano sufficienti a dimostrare la violazione dei diritti dedotti

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 47

    art. 47 Carta dei diritti fondamentali

    Richiamato dalla ricorrente per profili di tutela giurisdizionale effettiva; la Corte ha ritenuto che le garanzie invocate non consentono di superare le valutazioni già compiute e rese irrevocabili

Massime di principio

  • Se una decisione di merito sulla responsabilità penale e sugli elementi fattuali è divenuta irrevocabile, le questioni sostanziali già decise sono coperte da giudicato e difficilmente rivedibili in sede di esecuzione salvo nuovi elementi decisivi e pertinenti
  • La mancata citazione del terzo interessato nel giudizio di cognizione, ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., è frequentemente considerata dalla giurisprudenza una mera irregolarità e non comporta automaticamente l'annullamento del provvedimento ablatorio se il merito è stato correttamente valutato e convalidato dagli organi di appello e dalla cassazione
  • Per impugnare con successo una confisca operata per reato fiscale come profitto o strumento del reato, il terzo deve fornire prove probanti e decisive della sua buona fede e dell'effettività dell'acquisto (es. mezzi di pagamento ordinari dimostrabili, assenza di rapporti strumentali, prova della autonomia patrimoniale e gestionale)
  • Operazioni di transazione o versamenti effettuati in fase esecutiva o dopo la decisione di cassazione hanno scarso peso se non accompagnati da elementi che dimostrino che le operazioni originarie non erano funzionali a sottrarre beni alla riscossione
  • Indicatori tipici della fittizietà (rapporti familiari/intrattenuti fra venditore e acquirente, cessione di quote tra stretti congiunti, modalità di pagamento anomale, ripetute cessioni antecedenti al fallimento) sono considerati dal giudice elementi forti per affermare la strumentalità delle operazioni
  • Le censure costituzionali o comunitarie (CEDU, direttive UE, Carta) possono essere valutate, ma se la loro considerazione è già stata compiuta e confermata nella decisione di legittimità precedente, esse non costituiscono ragione sufficiente per rimettere in discussione il giudicato
  • In situazioni analoghe, il terzo che non è stato parte nel processo di cognizione dovrebbe tempestivamente attivare tutti gli strumenti disponibili (appello, ricorso per cassazione, incidente di esecuzione con allegazione di prove nuove, documentate e tempestive) per evitare che le sue possibilità di tutela risultino limitate dalla trascorsa irrevocabilità delle decisioni

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