Cassazione Civile, Ordinanza n. 19040/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
I proprietari di un immobile agivano contro i vicini lamentando umidità e infiltrazioni su un muro di loro proprietà, chiedendo anche la rimozione di un muro in tufo che ritenevano illegittimamente costruito sulla loro proprietà e l'eliminazione o l'arretramento di un pluviale non rispettoso della distanza legale. In primo grado le domande venivano accolte, con ordine di demolizione del muro sopraelevato, arretramento del pluviale e condanna risarcitoria. In appello, invece, veniva riconosciuto che il muro contestato insisteva su un muro comune e che la sopraelevazione era esercizio legittimo della facoltà ex art. 885 c.c.; quanto alle infiltrazioni, la Corte territoriale escludeva la prova del nesso causale con il vecchio sistema di raccolta delle acque e rigettava la domanda risarcitoria. In cassazione i soccombenti deducevano, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo: la concreta localizzazione della sopraelevazione, sostenendo che la nuova costruzione fosse stata realizzata solo su una porzione del muro comune e avesse invaso la metà di loro esclusiva proprietà, senza rispettare il principio per cui, se non si estende l'innalzamento all'intero spessore del muro, bisogna costruire dal confine della propria proprietà esclusiva e senza oltrepassare la linea mediana. Con il secondo motivo censuravano la regolazione delle spese di appello, ma tale doglianza restava assorbita.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva omesso di verificare un fatto decisivo e controverso: se la sopraelevazione del muro comune fosse stata realizzata sull'intero spessore del muro oppure solo su una sua porzione, e se quindi fosse stata effettuata senza invadere la parte oltre la linea mediana verso la proprietà degli attori. La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui il comproprietario può sopraelevare il muro comune, anche senza estendere la sopraelevazione all'intero spessore, purché costruisca verso la propria area esclusiva e non attragga nella propria sfera una porzione della cosa comune. Il secondo motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 885 c.c.
attribuisce al comproprietario la facoltà di sopraelevare il muro comune, ma la legittimità dell'intervento va verificata in concreto con riguardo alle modalità costruttive e alla non invasione della porzione comune oltre la linea mediana
art. 880 c.c.
la natura divisoria del muro consente la presunzione di comunione del muro stesso
art. 889 c.c.
richiamato in relazione alla distanza del pluviale rispetto al confine
art. 83 c.p.c.
terzo comma; secondo comma
nel giudizio di cassazione, per i giudizi instaurati prima della modifica del 2009, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso; se non contestuale occorre atto pubblico o scrittura privata autenticata
legge 18 giugno 2009 n. 69, art. 45, comma 9, lett. a)
la modifica sulla procura speciale non si applica ai giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della legge
L. 18 giugno 2009 n. 69, art. 58, comma 1
le disposizioni modificative del codice di rito si applicano solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge
art. 365 c.p.c.
richiamato nel precedente di Sezioni Unite in tema di procura speciale nel ricorso per cassazione
artt. 88, 91, 92 c.p.c.
invocati nel secondo motivo con riguardo alla regolazione delle spese di lite
Massime di principio
- Il comproprietario può sopraelevare il muro comune ai sensi dell'art. 885 c.c., ma il giudice deve verificare in concreto le modalità della costruzione per accertare che essa non invada la porzione comune oltre la linea mediana e sia realizzata verso l'area di proprietà esclusiva dell'autore dell'opera.
- La sopraelevazione del muro comune non deve necessariamente estendersi a tutto lo spessore del muro; tuttavia, se è parziale, deve comunque preservare il diritto dell'altro comproprietario a utilizzare analogamente il muro e a chiedere in futuro la comunione della sopraelevazione.
- Integra omesso esame di un fatto decisivo il mancato accertamento della concreta localizzazione della sopraelevazione quando tale circostanza sia stata oggetto di discussione tra le parti e sia idonea a mutare la soluzione della controversia.
- Nel giudizio di cassazione instaurato prima della riforma del 2009, la procura speciale deve essere rilasciata solo con le forme e nei limiti previsti ratione temporis dall'art. 83 c.p.c., non essendo sufficiente la sua apposizione in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso.
- La censura sulle spese processuali resta assorbita quando la cassazione della sentenza interviene per l'accoglimento di un motivo che comporta il rinvio della causa per un nuovo esame del merito.
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