Cassazione Penale, Ordinanza n. 06417/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando sostanzialmente la condanna già pronunciata nei gradi di merito per furto pluriaggravato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza l'erroneità della ricostruzione giuridica adottata dai giudici di merito in relazione a un episodio di furto di energia elettrica realizzato tramite allaccio abusivo alla rete, allaccio predisposto da terzi ma utilizzato consapevolmente dall'imputato. Con il secondo motivo ha contestato il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, richiamando il principio per cui risponde del furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose chi utilizzi consapevolmente l'allaccio abusivo realizzato da altri; ha altresì ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, trattandosi di valutazione discrezionale di merito adeguatamente motivata, con esclusione della prevalenza delle attenuanti in ragione della pregnanza delle aggravanti e delle complessive risultanze processuali.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
La decisione richiama, in modo implicito, la fattispecie del furto come reato base oggetto di contestazione, nella forma del furto di energia elettrica.
art. 625 c.p.
La Corte fa riferimento al furto pluriaggravato e, in particolare, all'aggravante della violenza sulle cose nel caso di allaccio abusivo alla rete elettrica.
art. 62-bis c.p.
Il motivo sul giudizio di comparazione tra circostanze presuppone il tema delle attenuanti generiche e del loro bilanciamento con le aggravanti.
art. 69 c.p.
La Corte richiama il giudizio di comparazione tra circostanze opposte, affermando che si tratta di valutazione discrezionale di merito censurabile solo per illogicità o arbitrarietà manifesta.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Risponde del furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose anche chi utilizzi consapevolmente un allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi, poiché la disponibilità e l'uso consapevole dell'illecito collegamento integrano il contributo alla sottrazione dell'energia.
- Il sindacato di legittimità non consente di riesaminare liberamente il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, trattandosi di apprezzamento discrezionale del giudice di merito, censurabile solo in presenza di mero arbitrio, illogicità manifesta o motivazione apparente.
- È manifestamente infondato il ricorso che si risolva nella mera riproposizione di censure già disattese in appello con motivazione congrua e giuridicamente corretta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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