Cassazione Civile, Ordinanza n. 01164/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero di somme dovute su un conto corrente scoperto e su anticipazioni di portafoglio commerciale. Il debitore principale e due garanti avevano proposto opposizione; in appello hanno resistito solo i garanti, che hanno contestato la decisione di rigetto dell'opposizione. In cassazione hanno dedotto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla competenza territoriale e dell'art. 117 TUB, sostenendo la nullità del contratto bancario c.d. monofirma perché non consegnato in copia al cliente, con conseguente invalidità della clausola di deroga della competenza; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere la corte territoriale risposto alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio diretta a ricalcolare i saldi di conto corrente e conto anticipi; 3) omesso esame di fatti decisivi; 4) violazione del divieto di capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle norme sugli interessi, lamentando che la corte d'appello avesse ritenuto generica la questione dell'anatocismo senza considerare la giurisprudenza invocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione della mancata consegna del contratto non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorso non indicava in quale atto dei gradi di merito tale tema fosse stato specificamente dedotto, in violazione del principio di autosufficienza. Ha ritenuto non fondato, e comunque in sostanza inammissibile, il secondo motivo, osservando che la motivazione della corte d'appello non era apparente ma sufficiente a superare il minimo costituzionale richiesto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la presenza di "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., essendo coincidenti le valutazioni di primo e secondo grado. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione di merito sulla disciplina degli interessi anatocistici e della regolamentazione contrattuale, operazione non consentita in sede di legittimità. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 117 TUB
La dedotta violazione è stata invocata per sostenere la nullità del contratto bancario monofirma e della clausola di deroga della competenza, ma la Corte ha escluso l'esame del motivo per difetto di autosufficienza e perché la questione non risultava trattata in sentenza.
artt. 18, 19, 20 e 38 c.p.c.
Richiamati dai ricorrenti per contestare la competenza territoriale; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.
La Corte ribadisce che i motivi di ricorso devono investire questioni già trattate nel giudizio di merito e comunque risultanti dalla sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato per censurare la motivazione; la Corte afferma che il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta il mero difetto di sufficienza.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio denunciabile deve consistere in un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non in una mera insoddisfazione sul contenuto della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato è limitato al minimo costituzionale; il terzo motivo è stato comunque precluso dalla doppia conforme.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
È richiamato per spiegare la nuova, più ristretta formulazione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c.
art. 12 disp. prel. c.c.
È menzionato come criterio ermeneutico applicato nell'interpretazione della riforma del vizio di motivazione.
art. 348-ter c.p.c.
La presenza di doppia conforme rende inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. quando le due decisioni di merito coincidono nella valutazione dei fatti.
art. 1283 c.c.
Richiamato per la doglianza sull'anatocismo; la Corte non esamina il merito perché la censura mira a una nuova valutazione dei rapporti contrattuali.
art. 1284 c.c.
Richiamato con riferimento alla disciplina degli interessi; la Corte esclude il riesame di merito in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o mai trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente indichi specificamente di averle dedotte nei gradi di merito e ne riporti gli estremi negli atti processuali rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., è confinato alle sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti: mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità; non è più deducibile la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- Quando ricorre la 'doppia conforme' ex art. 348-ter c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se le due decisioni di merito coincidono nella valutazione del materiale istruttorio e degli elementi fattuali.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione di merito della regolamentazione contrattuale o della disciplina degli interessi applicata al rapporto; sono inammissibili le censure che mirano, sotto veste di violazione di legge, a un riesame del fatto e degli accertamenti compiuti dai giudici di merito.
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