Cassazione Civile, Ordinanza n. 01214/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La lite nasce da una successione testamentaria nella quale la de cuius aveva disposto di alcuni immobili e di una quota societaria. Una figlia, ritenendosi lesa nella legittima, ha promosso azione di riduzione contro il fratello e i nipoti, sostenendo che le attribuzioni fatte dalla madre eccedessero la disponibile. I convenuti hanno eccepito che la ricorrente avesse già ricevuto in vita una donazione indiretta, consistente nell'acquisto di un appartamento e di un box auto tramite denaro dei genitori, sicché il valore di quanto ricevuto avrebbe assorbito la quota di riserva. In primo grado e poi in appello la domanda è stata respinta sulla base di una valutazione presuntiva dell'esistenza della donazione indiretta. In Cassazione la ricorrente ha dedotto tre censure: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la prova della donazione indiretta spettasse ai convenuti e che i giudici avessero illegittimamente invertito l'onere probatorio, facendo ricorso al principio di vicinanza della prova; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere ritenuto provati animus donandi e liberalità sulla base di presunzioni asseritamente non gravi, precise e concordanti; 3) violazione dell'art. 183 c.p.c. per avere dichiarato tardiva l'acquisizione di documenti prodotti nella fase istruttoria e rigettato la richiesta di produrre ulteriori documenti successivamente rinvenuti, utili a contrastare la tesi della donazione indiretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente desunto la donazione indiretta da una pluralità di elementi presuntivi concordanti e che, una volta raggiunta tale prova presuntiva da parte dei convenuti, gravava sulla ricorrente l'onere di dimostrare il pagamento del prezzo con mezzi propri; non vi era quindi inversione illegittima dell'onere della prova, ma applicazione del principio di vicinanza alla prova in una situazione in cui la prova contraria era più agevole per la parte interessata all'acquisto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una diversa ricostruzione del fatto e a una nuova valutazione delle presunzioni, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché i documenti diretti a provare il pagamento del prezzo dovevano essere prodotti nei termini per le prove dirette, mentre i documenti successivamente rinvenuti non erano stati dimostrati come non producibili per causa non imputabile; inoltre, le istanze istruttorie non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni si intendevano rinunciate. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La prova della donazione indiretta può essere fornita per presunzioni; una volta raggiunta tale prova da chi la allega, la controprova del pagamento del prezzo con fondi propri grava sulla parte che contesta la liberalità, secondo la vicinanza alla prova.
art. 116 c.p.c.
La censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o delle presunzioni, spettando al giudice di merito l'apprezzamento delle prove e del ragionamento presuntivo.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento della donazione indiretta se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; non è necessario un nesso causale assoluto, essendo sufficiente una conseguenza ragionevolmente possibile secondo normalità.
art. 183 c.p.c.
I documenti che costituiscono prova diretta devono essere prodotti nei termini preclusivi previsti; i documenti tardivi sono ammessi solo se si dimostra la non imputabilità del ritardo e, se non riproposte, le istanze istruttorie si intendono rinunciate.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Le censure formalmente incardinate sulla violazione di legge non possono mascherare una richiesta di rivalutazione del fatto o delle presunzioni effettuate dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La ricorrente non ha articolato utilmente un vizio motivazionale, anche in presenza di doppia conforme, limitandosi a prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio con il rito camerale semplificato.
art. 96 c.p.c.
La domanda degli appellati di risarcimento per responsabilità aggravata è stata respinta in appello.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di azione di riduzione, la donazione indiretta può essere accertata anche mediante un quadro presuntivo univoco e concordante, senza necessità di prova diretta del trasferimento di denaro.
- Quando una liberalità indiretta è desunta da elementi presuntivi seri, la parte che contesta tale qualificazione deve fornire la prova contraria del pagamento del prezzo con mezzi propri, se tale prova è nella sua sfera di disponibilità o più agevole per lei.
- Il principio di vicinanza alla prova non altera l'art. 2697 c.c., ma ne guida l'applicazione concreta quando la dimostrazione di un fatto è, per una parte, oggettivamente più semplice rispetto all'altra.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova ponderazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti sotto la veste della violazione degli artt. 116, 2727 e 2729 c.c.
- La produzione documentale destinata a costituire prova diretta deve rispettare le preclusioni istruttorie; la produzione tardiva è ammissibile solo se il ritardo non sia imputabile alla parte e sia puntualmente allegato e dimostrato.
- Le istanze istruttorie non riproposte nelle conclusioni del giudizio di merito si intendono rinunciate e non possono essere recuperate in appello.
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