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Sentenza

Sentenza n. 2957/2026 - Napoli, Sezione 7

per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune di Montefalcone di Val Fortore con riferimento all’istanza PAS, presentata dalla ricorrente in data 7 febbraio 2024 (prot. 851 dell’8.2.2024) e rinnovata, con reinoltro dell’istanza e della documentazione, in data 19.3.2024 con prot. n. 1725 e n. 1726 del 19.3.2024, per la realizzazione, nel territorio del detto comune, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 500 KW nonché per l’accertamento dell'obbligo (e conseguente condanna a procedere) del Comune di Montefalcone di Val Fortore di provvedere, con riferimento alla medesima istanza, con l’adozione di un provvedimento espresso, in particolare mediante indizione di Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. n. 28 del 2011 ovvero comunque mediante acquisizione diretta dagli altri enti interessati dei pareri necessari, con la nomina di un Commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia; nonché, per quanto occorrer possa, per l’annullamento della comunicazione prot. 3710 in data 17 giugno 2024 del Comune di Montefalcone di Val Fortore – Ufficio Tecnico Comunale e di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202404409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione comunale che ha ritenuto non assoggettabile alla procedura abilitativa semplificata (PAS) il progetto di impianto eolico da 500 kW per mancanza di autorizzazioni e pareri

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato nel febbraio 2024, e poi integrato nel marzo 2024, un’istanza PAS per la realizzazione di un impianto eolico da 500 kW. Inizialmente aveva chiesto anche l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna del Comune a provvedere, eventualmente mediante conferenza di servizi. Dopo l’adozione della comunicazione comunale del 17 giugno 2024, il giudizio sul silenzio è stato dichiarato improcedibile con sentenza parziale, residuando l’impugnazione dell’atto espresso. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 6 del d.lgs. 28/2011, dell’art. 11 della l.r. Campania n. 37/2018, come modificato dall’art. 13 della l.r. Campania n. 5/2021, del d.lgs. 152/2006, dell’Allegato IV alla parte seconda del medesimo decreto e delle Linee guida di cui al d.m. 30 marzo 2015, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza di motivazione. Ha sostenuto che il Comune non avesse indicato quali autorizzazioni o pareri fossero concretamente necessari e che, ove fossero stati richiesti atti di assenso di competenza di altre amministrazioni, avrebbe dovuto acquisirli d’ufficio o convocare una conferenza di servizi, anziché escludere la procedura PAS. Il Comune ha sostenuto l’inapplicabilità della PAS per l’assenza di autorizzazioni ambientali o paesaggistiche e l’insussistenza dei presupposti normativi per la procedura semplificata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la comunicazione comunale. Ha interpretato l’art. 6 del d.lgs. 28/2011 e la normativa regionale nel senso che la necessità di acquisire pareri ambientali o paesaggistici per impianti entro la soglia di 1 MW non esclude di per sé il ricorso alla PAS, salvo che la normativa imponga il ricorso all’autorizzazione unica. Se gli atti di assenso di competenza di altre amministrazioni non sono allegati, il Comune deve acquisirli d’ufficio oppure convocare, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi. La mancanza di tali atti può impedire la formazione del silenzio-assenso quando la documentazione necessaria all’istruttoria sia incompleta, ma non giustifica automaticamente la non assoggettabilità del progetto alla PAS. Nel caso concreto, la comunicazione si limitava a richiamare genericamente l’assenza di “autorizzazioni e/o pareri”, senza indicare quali fossero necessari, perché dovessero essere previamente acquisiti dal proponente e perché non fosse possibile attivare la conferenza di servizi. Il Comune non aveva inoltre valutato la potenza dell’impianto e le soglie normative rilevanti. Per un impianto eolico da 500 kW non risultava, in via generale, l’assoggettamento a VIA; anche considerando il dimezzamento della soglia per i criteri indicati nelle Linee guida sul cumulo, il progetto non era soggetto a VIA in quanto pari alla soglia di 500 kW. È stato quindi ravvisato un difetto di motivazione e di istruttoria. L’annullamento è stato disposto salvi gli ulteriori atti dell’amministrazione, nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 28/2011

    “per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.”

    La PAS si applica agli impianti rientranti nelle tipologie previste; se sono necessari atti di assenso di altre amministrazioni non allegati, il Comune deve acquisirli d’ufficio o convocare una conferenza di servizi. La necessità di tali atti non esclude automaticamente la PAS, ma l’incompletezza documentale può impedire la formazione del silenzio-assenso.

  • art. 6, comma 9, d.lgs. 28/2011

    “agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica”

    La disposizione consente alle Regioni di estendere la PAS agli impianti fino a 1 MW e di individuare i casi in cui, per la presenza di autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di altre amministrazioni, è necessaria l’autorizzazione unica.

  • art. 11 l.r. Campania n. 37/2018, come modificato dall’art. 13 l.r. Campania n. 5/2021

    “agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, fatti salvi i casi in cui sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune.”

    La Regione Campania ammette la PAS per impianti fino a 1 MW, fatta salva l’eventuale necessità di autorizzazione unica nei casi individuati dalla normativa per autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di altre amministrazioni.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 28/2011

    “Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5.”

    La dichiarazione PAS deve essere corredata dagli elaborati tecnici necessari quando mancano atti di assenso; in tal caso trova applicazione il meccanismo di acquisizione d’ufficio o di convocazione della conferenza di servizi previsto dal comma 5.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 28/2011

    “Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi”

    Il Comune, in presenza di atti di assenso di competenza di altre amministrazioni non allegati, è tenuto ad attivarsi per acquisirli o a convocare la conferenza di servizi; non può limitarsi a respingere genericamente l’istanza PAS.

  • d.lgs. 152/2006, Allegato IV alla parte seconda

    “impianti eolici sulla terraferma di potenza complessiva superiore a 1 MW”

    La soglia ordinaria rilevante per la verifica di assoggettabilità a VIA degli impianti eolici sulla terraferma è superiore a 1 MW, ferma la possibile riduzione a 0,5 MW in presenza dei criteri previsti dalle Linee guida.

  • d.m. 30 marzo 2015

    Le Linee guida individuano criteri, tra cui il cumulo dei progetti, che possono dimezzare la soglia di riferimento per la verifica di assoggettabilità a VIA; anche nella più restrittiva ipotesi considerata dal TAR, un impianto da 500 kW non è soggetto a VIA.

  • art. 19 d.lgs. 152/2006

    La verifica di assoggettabilità a VIA è necessaria quando, in applicazione delle soglie e dei criteri normativi, il progetto supera la soglia rilevante; il TAR ha ritenuto che l’impianto da 500 kW non vi fosse soggetto nel caso esaminato.

  • artt. 14 e seguenti l. 241/1990

    Sono richiamati quali disciplina della conferenza di servizi che il Comune deve convocare, quando necessario, nell’ambito della procedura PAS.

Massime di principio

  • Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili entro la soglia regionale di 1 MW, la necessità di acquisire autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di altre amministrazioni non esclude di per sé il ricorso alla PAS, salvo che la normativa applicabile imponga specificamente l’autorizzazione unica.
  • Quando nell’ambito di una PAS sono necessari atti di assenso di amministrazioni diverse dal Comune e tali atti non sono allegati alla dichiarazione, il Comune deve acquisirli d’ufficio oppure convocare la conferenza di servizi nei termini previsti dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. 28/2011; non può respingere l’istanza con un generico richiamo alla mancanza di autorizzazioni o pareri.
  • L’assenza della documentazione necessaria può impedire la formazione del silenzio-assenso nella PAS, perché il silenzio-assenso è alternativo al provvedimento conclusivo ma non sostituisce lo svolgimento dell’istruttoria; tale carenza documentale, tuttavia, non determina automaticamente la non assoggettabilità del progetto alla PAS.
  • Il provvedimento comunale che esclude la PAS per la generica mancanza di autorizzazioni o pareri è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria se non individua gli specifici atti necessari, non chiarisce perché debbano essere previamente acquisiti dal proponente e non valuta la possibilità di acquisirli tramite conferenza di servizi.
  • Nel valutare il regime autorizzatorio applicabile a un impianto eolico, l’amministrazione deve considerare la potenza nominale dell’impianto e le soglie VIA previste dalla normativa; per un impianto da 500 kW, in assenza di specifici elementi contrari, non opera l’assoggettamento generale a VIA, anche considerando il dimezzamento della soglia per i criteri previsti dalle Linee guida.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàConferenza di servizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietà

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