Cassazione Penale, Sentenza n. 11722/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale (delitto del 24/05/2017). Due motivi: (1) violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 337 c.p., sostenendo che il suo comportamento fu al più "polemico" e non violento né idoneo a impedire l'attività degli operanti; (2) vizio di motivazione perché la Corte di appello non ha esaminato la richiesta in appello di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 399-bis c.p., dedotta in relazione all'arbitrarietà dell'atto dei pubblici ufficiali (presunta illegittimità del provvedimento di allontanamento del connazionale e notifica effettuata durante il Ramadan).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (perché in sostanza chiedeva una rivalutazione del fatto e riproponeva censure già dedotte in appello) e ha ritenuto fondato il secondo motivo: la Corte di appello non ha esaminato la questione della causa di non punibilità ex art. 399-bis c.p. sollevata in appello. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente a quel punto e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze; ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
La Corte d'appello ha qualificato la condotta del ricorrente come resistenza a pubblico ufficiale valutando che vi sia stata una reazione violenta e idonea ad impedire l'ordinario svolgimento dell'attività di notifica, anche se l'intervento riguardava terze persone
art. 399-bis cod. pen.
Invocata in appello come causa di non punibilità per l'eventuale arbitrarietà dell'atto dei pubblici ufficiali (ad es. illegittimità del provvedimento di allontanamento e notifica in periodo di Ramadan); la Corte di appello non ha esaminato questo motivo, motivo per cui la Cassazione ha annullato e rinviato per nuovo giudizio su tale punto
art. 131-bis cod. pen.
La Corte di appello ha escluso la sussistenza della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis), ma quella questione non era oggetto di appello e non sostituiva l'esame della causa di non punibilità sollevata
art. 23 comma 8, dl. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020
Il procedimento di cassazione si è svolto con trattazione scritta ai sensi di questa norma, in assenza di richiesta di discussione orale
Massime di principio
- La Cassazione non rivede i fatti in luogo del giudice di merito: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se si limitano a ricostruire diversamente le evidenze processuali
- Se in appello è espressamente invocata una specifica causa di non punibilità e la Corte di appello non la esamina, la Cassazione può annullare la sentenza e rinviare per un nuovo esame limitato a quel punto
- La condotta di prova ostativa all'operato di pubblici ufficiali può integrare il reato di resistenza anche quando l'intervento riguardi terze persone: rileva l'effetto impeditivo sull'attività dell'ufficio, non il solo oggetto dell'intervento
- La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) è distinta dalle cause di non punibilità come l'art. 399-bis; la mancata contestazione in appello di una di esse non autorizza il giudice a sostituirla all'altra
- Quando si impugna in Cassazione, è essenziale delimitare chiaramente i profili di diritto non valutativi dei fatti: le censure di mera rivalutazione probatoria saranno normalmente inammissibili
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