Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16587/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente deduce la violazione dell'art. 40, comma 2, del t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993) in relazione agli artt. 1453, 1456, 1819, 1820 e 1845 c.c., sostenendo che il rapporto contrattuale debba essere qualificato come mutuo fondiario (concesso per acquisto prima casa, durata trentennale, garantito da ipoteca) e che, ai sensi dell'art. 40 comma 2 t.u.b., la banca può dichiarare la risoluzione del contratto per ritardato pagamento solo quando il ritardo si sia verificato almeno sette volte (effettuato tra il 30° e il 180° giorno dalla scadenza). Poiché risultavano insolute solo cinque rate, la ricorrente deduceva l'imperatività della norma e l'illegittimità della risoluzione contrattuale pronunciata dall'Inps.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 40 t.u.b. sia norma specifica applicabile ai mutui fondiari erogati da banche (soggetti che esercitano attività bancaria in forma imprenditoriale) e non possa essere estesa per analogia ai finanziamenti ipotecari erogati dagli enti previdenziali (INPS) nell'ambito del Fondo gestito mediante trattenute stipendiali. Ha confermato la validità della clausola risolutiva espressa pattuita tra le parti (ai sensi dell'art. 1456 c.c.) che consente all'Inps di agire per risoluzione o decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento di due rate entro novanta giorni. L'uso dell'analogia è escluso perché non sussiste un vuoto normativo; non è necessario un'interpretazione costituzionalmente orientata; inoltre è valorizzato l'interesse pubblico alla tutela delle limitate risorse del Fondo. Il ricorso è rigettato, la ricorrente condannata alle spese di giudizio (e a versamenti aggiuntivi indicati nel dispositivo).

Norme richiamate

  • art. 40, comma 2, t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)

    La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tale fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

    La norma è specifica per i mutui fondiari e si applica a banche; non è possibile estenderla per analogia ai finanziamenti erogati dagli enti previdenziali come l'INPS.

  • art. 1456 c.c.

    Riferimento alla clausola risolutiva espressa pattuita dalle parti: la Corte ha ritenuto valida la pattuizione contrattuale che individua il fatto determinante la risoluzione.

  • artt. 1453, 1819, 1820, 1845 c.c.

    Richiamati come parte della disciplina contrattuale e della disciplina sul mutuo e garanzie; la Corte li considera nel quadro della libertà negoziale e della distinzione tra 'mancato pagamento' e 'ritardato pagamento'.

  • art. 40-bis, comma 6; art. 120-ter, comma 2; art. 120-quater, comma 9, lett. a); art. 120-quinquiesdecies, comma 1, t.u.b.

    Disposizioni del t.u.b. che regolano aspetti dell'attività creditizia e che talvolta sono invocate in tema di rapporti tra norme bancarie e prestazioni degli enti previdenziali; la Corte ha però ritenuto che la presenza di tali riferimenti non implichi una generale estensione delle regole del credito bancario ai mutui gestiti dall'INPS.

  • art. 12 delle preleggi

    Richiamato in relazione al divieto di ricorrere all'analogia legislativa se non sussiste un vuoto normativo. La Corte esclude la possibilità di analogia perché non vi è carenza normativa.

  • art. 41, comma 1 Cost.; art. 3, comma 2 Cost.; art. 47, comma 2 Cost.; Carta dei diritti fondamentali UE, art. 16

    Citate nel dibattito su possibili orientamenti costituzionali (tutela della concorrenza, parità di trattamento, promozione della proprietà popolare). La Corte ritiene tali richiami insufficienti a imporre un'interpretazione estensiva delle norme bancarie agli enti previdenziali e valorizza altresì la libertà negoziale e l'interesse pubblico alla tutela delle risorse del Fondo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dalla legge n. 228/2012, art. 1, comma 17)

    Norma richiamata in relazione ai presupposti per il versamento di un contributo unificato da parte della ricorrente; la sentenza dispone il relativo adempimento secondo il dispositivo.

Massime di principio

  • Le norme specifiche del t.u.b. relative ai mutui fondiari (es. art. 40 comma 2) si applicano esclusivamente ai soggetti e alle fattispecie espressamente richiamate (banche e mutui fondiari): non sono estendibili per analogia ad enti previdenziali che erogano finanziamenti nell'ambito di sistemi di gestione pensionistica/sociale.
  • La validità di una clausola risolutiva espressa pattuita tra le parti (art. 1456 c.c.) si mantiene se le parti hanno liberamente concordato la causa di risoluzione e la norma invocata a tutela del mutuatario non è direttamente e specificamente applicabile al rapporto (vale la libertà negoziale salvo norme imperative contrarie).
  • L'analogia legislativa è utilizzabile solo in presenza di un vuoto normativo; non può essere impiegata per estendere una disciplina speciale posta a tutela del mutuatario bancario a rapporti regolati da un diverso contesto normativo e organizzativo (es. prestazioni previdenziali).
  • Nelle controversie su inadempimenti di mutuatari coinvolgenti enti previdenziali, va considerata la natura pubblicistica e la finalità sociale dei Fondi (vincoli di risorse, tutela degli aventi diritto), che possono giustificare trattamenti differenti rispetto al mercato bancario.
  • In pratica, per chi si trovi in situazione analoga: verificare innanzitutto chi è il soggetto erogatore del credito (banca vs ente previdenziale) e se la norma protettiva invocata si riferisce espressamente a quel soggetto; esaminare la clausola contrattuale pattuita e la distinzione tra 'ritardato pagamento' e 'mancato pagamento'; considerare l'eventuale rilevanza di interessi pubblici o vincoli del fondo che possono incidere sull'interpretazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.