Cassazione Penale, Ordinanza n. 33311/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza d'appello, che aveva prosciolto l'imputato per i capi b) e c) per difetto di querela e aveva rideterminato la pena per il capo a). All'imputato sono state inoltre poste a carico le spese processuali e una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per due capi di imputazione per difetto di querela e aveva rideterminato la pena per il residuo reato. Il ricorso era articolato in quattro motivi: 1) deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 337 c.p.p., sostenendo la mancata legittimazione del soggetto che aveva sporto querela per il capo a) e l'assenza di procura speciale; 2) contestava il riconoscimento della recidiva; 3) censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato nel suo complesso, rilevando che il gestore dell'impianto era persona offesa legittimata a proporre querela in quanto detentore qualificato del bene, senza necessità di poteri di rappresentanza del proprietario; quanto agli ulteriori motivi, ha osservato che essi si limitavano a riproporre doglianze già disattese in appello senza un reale confronto con la motivazione impugnata. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione della corte territoriale sulla recidiva, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla congruità della pena.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
comma 1, lett. b) e lett. e)
Viene richiamato quale norma che consente di dedurre in cassazione violazione di legge e vizio di motivazione, ma il ricorso è ritenuto manifestamente infondato.
art. 337 c.p.p.
Richiamato dalla difesa a sostegno della tesi sulla legittimazione alla querela; la Corte ribadisce invece che il gestore dell'impianto, quale detentore qualificato, è persona offesa e quindi legittimata a proporre querela.
art. 62-bis c.p.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi, e non basta il solo stato di incensuratezza.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
Richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha inciso sui presupposti per la concessione delle attenuanti generiche.
legge 24 luglio 2008, n. 125
Legge di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata per la modifica dell'art. 62-bis c.p.
art. 133 c.p.
Per la determinazione della pena è sufficiente un richiamo ai criteri legali con espressioni sintetiche, salvo che la pena si discosti notevolmente dal medio edittale.
Massime di principio
- La persona offesa legittimata a presentare querela può coincidere con il detentore qualificato del bene leso, senza che sia necessario che abbia anche poteri di rappresentanza del proprietario.
- Il proprietario non detentore non è, di regola, la sola figura titolata a querelare: la legittimazione spetta a chi subisce direttamente la lesione del bene giuridico protetto.
- In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già disattese, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretto dall'assenza di elementi positivi valutabili a favore dell'imputato; non è sufficiente invocare il solo precedente incensuratezza.
- Ai fini della motivazione sulla pena, è sufficiente il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. con formule sintetiche, salvo che la pena si collochi sensibilmente al di sopra della media edittale, ipotesi che richiede una motivazione più analitica.
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