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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00110/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di patteggiamento che ha applicato la pena di quattro anni di reclusione e la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Denuncia l'illegalità della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sostenendo che la misura quinquennale dell'interdizione non era oggetto dell'accordo tra le parti e che l'art. 609-nonies, comma 1, n. 4, c.p. sarebbe costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede una durata fissa dell'interdizione dai pubblici uffici (5 anni) per le condanne da tre a cinque anni, violando gli artt. 3, 24 e 27 Cost. per irragionevolezza, violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa e della proporzionalità della pena. Sostiene inoltre che, nel caso concreto, la pena accessoria è stata applicata rigidamente nonostante il riconoscimento di circostanze attenuanti e l'assenza di rapporti sessuali completi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Ha ritenuto che: a) la censura sulla legalità della pena è inibita in parte perché la sentenza di patteggiamento è stata pronunciata in un ambito (pena superiore a due anni) in cui l'art. 444 comma 1-bis esclude il rito premiale e perché le questioni relative alla legalità della pena interferiscono con regole del principio della domanda e del divieto di reformatio in peius; b) l'art. 609-nonies, comma 1, n. 4, c.p. prevede espressamente, per le condanne/accordi relativi ai reati previsti, tre ipotesi di interdizione correlate alla durata della pena principale e, per la fascia da tre a cinque anni, impone l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, misura cogente e predeterminata dalla legge; pertanto la determinazione dell'accessorio non è stata contra legem; c) la questione di legittimità costituzionale sollevata è irrilevante anche ipotizzando una declaratoria di illegittimità, perché in ogni caso si applicherebbe l'art. 29, comma 1, c.p. che prevede l'interdizione per anni cinque per le condanne non inferiori a tre anni; d) la doglianza è altresì manifestamente infondata per carenza di specificità comparativa. Conseguentemente il ricorrente è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte rileva che il patteggiamento e la determinazione della pena principale sono al centro del rito premiale e che talune questioni relative alla legalità della pena sono sottratte ad iniziativa della Corte se non impugnate dal pubblico ministero.

  • art. 444, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Esclude l'applicazione del comma 1 del patteggiamento per talune imputazioni quando la pena superi due anni; la Corte ricorda la rilevanza di questo limite nel quadro della validità del patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limita le ragioni di ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta alle questioni concernenti la volontà dell'imputato, la correlazione richiesta-sentenza, l'erronea qualificazione giuridica e l'illegalità della pena; criterio che determina l'ambito di ammissibilità del ricorso.

  • art. 609-nonies cod. pen.

    la norma prevede: "l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, fermo restando l'applicazione dell'art. 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua"

    Prevede, obbligatoriamente per i delitti elencati, tre diverse forme di interdizione dai pubblici uffici correlate alla durata della pena principale; per la fascia da tre a cinque anni stabilisce la durata fissa di cinque anni.

  • art. 29 cod. pen.

    Stabilisce l'interdizione perpetua o temporanea in relazione alla durata della reclusione; la Corte osserva che, anche in caso di illegittimità della specifica disposizione speciale, l'art. 29 potrebbe comunque imporre la stessa misura per le condanne non inferiori a tre anni.

  • art. 28, comma 3 cod. pen.

    Regola l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; richiamata per distinguere le diverse specie di interdizione previste dalla normativa speciale.

  • art. 53 legge n. 689/1981

    Norma sulle sanzioni sostitutive; la Corte rileva la disciplina vigente ratione temporis e osserva i limiti alla sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative nei casi di reati previsti dall'art. 4-bis l. 354/1975.

  • art. 59 legge n. 689/1981

    Richiamata nella valutazione dei limiti normativi alla sostituzione della pena detentiva con misure alternative in presenza di determinate fattispecie di reato.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; la Corte la richiama per delimitare i motivi di ricorso nelle applicazioni della pena su richiesta delle parti.

  • legge 1 ottobre 2012, n. 172 (ratifica Convenzione di Lanzarote)

    Ha modificato l'art. 609-nonies c.p., inserendo le sanzioni accessorie obbligatorie per i delitti contro la libertà sessuale dei minori; richiamata come fonte della disposizione contestata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • artt. 3, 24, 27 Cost.

    Articoli costituzionali invocati dal ricorrente per censurare la presunta illegittimità della norma: pari dignità/uguaglianza, diritto di difesa, principio di rieducazione e proporzionalità della pena; la Corte ritiene le censure generiche e non convincenti.

Massime di principio

  • Nei patteggiamenti la possibilità di impugnare in cassazione è limitata per legge: il ricorso può riguardare solo specifici vizi elencati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; questioni estranee a quei vizi (o non dedotte correttamente) rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • Quando una norma speciale (es. art. 609-nonies c.p.) stabilisce pene accessorie obbligatorie e correlate alla durata della pena principale, il giudice applica la misura indicata dalla legge; la discrezionalità di modulazione può essere esclusa dalla formulazione normativa.
  • Una censura costituzionale vaga e priva di un concreto 'tertium comparationis' o di argomentazione comparativa specifica è destinata a essere ritenuta manifestamente infondata; per prospettare un'incostituzionalità occorre documentare e confrontare la norma con situazioni comparabili.
  • Anche se si prospetta un vizio di illegittimità costituzionale di una norma speciale, va valutato se norme generali (es. art. 29 c.p.) producono lo stesso effetto; in tal caso la declaratoria di incostituzionalità sarebbe irrilevante nel concreto.
  • Questioni relative alla correttezza formale del patteggiamento (correlazione richiesta-sentenza, espressione della volontà) sono ammissibili in cassazione, ma la contestazione della misura della pena accessoria deve incardinarsi entro i motivi consentiti e dimostrare profili di illegittimità concretamente configurabili.
  • Se il pubblico ministero non propone appello o impugnazione su determinati profili attinenti alla legalità della pena, l'intervento della Corte di cassazione è limitato per rispetto dei principi del contraddittorio, della domanda e del divieto di reformatio in peius.
  • Nel valutare la possibilità di ottenere una diversa modulazione della pena accessoria è strategico sviluppare argomentazioni fattuali e giuridiche specifiche relative alla gravità del fatto, alla personalità dell'agente e alle circostanze, non limitandosi a censure generiche di incostituzionalità.
  • Le pronunce di inammissibilità possono comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende; occorre valutare il rischio processuale prima di proporre ricorso infondato.

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