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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31701/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da due soggetti contro il condominio e contro l'amministratore, assumendo che quest'ultimo avesse presentato una denuncia-querela per truffa e falso poi archiviata e avesse reso, in un'audizione dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dichiarazioni analoghe nei loro confronti. I due attori avevano poi denunciato l'amministratore per calunnia e diffamazione aggravata; il procedimento penale si era concluso con non luogo a procedere per prescrizione della calunnia e per tardività della querela sulla diffamazione aggravata. Il Tribunale aveva condannato solo l'amministratore al risarcimento del danno ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p., liquidando euro 35.000 per ciascun attore. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione, ritenendo, da un lato, che i motivi di appello fossero inammissibili per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e, dall'altro, che fossero comunque infondati nel merito. Nel ricorso per cassazione l'amministratore deduceva nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.c. e per omessa pronuncia, sostenendo che la decisione d'appello si reggesse su rationes decidendi non percepibili o solo graficamente motivate, perché prive di argomentazione sufficiente a rendere comprensibile il percorso logico e incapaci di spiegare perché le censure di appello fossero inidonee a scalfire la sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da una motivazione percepibile e non contraddittoria: il giudice di merito aveva dapprima dichiarato inammissibili i motivi di appello per difetto di specificità e, poi, li aveva comunque esaminati nel merito rigettandoli. Ha escluso la nullità per vizio di motivazione, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e il difetto di motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c., osservando che il ricorso non coglieva la ratio decidendi della pronuncia impugnata. Per effetto di ciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di norme processuali

    è il vizio invocato per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia, ma la Corte rileva che la censura non coglie la reale ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando la decisione contiene una statuizione, ancorché di inammissibilità, sulle domande o censure proposte.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione rilevante nel caso concreto.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    la motivazione è ritenuta esistente, percepibile e non contraddittoria, quindi non sussiste nullità della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio motivazionale, ma non ritenuto violato.

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello può essere dichiarato inammissibile quando i motivi non censurano in modo specifico e analitico le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2947 c.c.

    richiamato nel merito dalla corte d'appello in tema di decorrenza del termine di prescrizione dopo l'interruzione determinata dalla costituzione di parte civile.

  • art. 2059 c.c.

    base civilistica del risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto in primo grado.

  • art. 185 c.p.

    richiamato quale fonte della responsabilità risarcitoria in connessione con il reato contestato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente, in caso di inammissibilità del ricorso, il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Non sussiste nullità della sentenza per difetto di motivazione quando la decisione, pur sintetica, consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice e le ragioni della statuizione.
  • L'omessa pronuncia non ricorre se il giudice si è comunque pronunciato sulle censure o domande, anche dichiarandole inammissibili.
  • In appello, il requisito di specificità dell'art. 342 c.p.c. impone una critica puntuale alle rationes decidendi della sentenza impugnata; il mancato confronto analitico con esse comporta l'inammissibilità dei motivi.
  • Nel giudizio di legittimità il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se le censure non la colgono, il ricorso è inammissibile.
  • La motivazione è idonea quando consente di distinguere la decisione di inammissibilità da quella di merito, anche se il giudice esamina entrambe le questioni in via concorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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