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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32775/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso in cassazione impugnava la sentenza del Tribunale di Enna del 13/07/2020 che aveva dichiarato l'imputato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 per aver trasportato in auto, senza giustificato motivo, una roncola. Il motivo unico denunciava violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'elemento soggettivo: il Tribunale aveva ritenuto che l'imputato fosse consapevole della presenza della roncola perché l'imputato aveva riferito la sua collocazione (sotto il tappetino del sedile del conducente), affermazione che a detta della difesa poteva derivare solo dall'aver assistito alla perquisizione e quindi non provare la consapevolezza anteriore all'intervento della polizia. La difesa sottolineava inoltre che l'autovettura era in uso anche al padre, operaio forestale.

La decisione

La Corte ha dichiarato manifestamente infondato il motivo e quindi ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale, che aveva valorizzato la circostanza che la roncola era occultata sotto il sedile del conducente e che tale collocazione era stata riferita dall'imputato, non fosse viziata in modo da giustificare la cassazione: seppure l'imputato potesse aver preso contezza del fatto in occasione della perquisizione, il giudice di merito ha legittimamente tratto una valutazione di consapevolezza anche tenendo conto che normalmente gli attrezzi da lavoro vengono riposti nel bagagliaio e non occultati sotto il sedile, nonostante l'uso dell'auto anche da parte del padre. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • legge n. 110/1975

    La norma è stata applicata per qualificare la condotta come contravvenzione consistente nel trasporto di arma bianca (roncola) senza giustificato motivo; il giudice di merito ha valutato l'elemento soggettivo (consapevolezza) sulla base di indizi di occultamento e collocazione dell'oggetto nell'abitacolo

  • codice di procedura penale

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata con riferimento al principio che la condanna alla somma per la Cassa delle ammende può essere disposta salvo che emergano elementi atte a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La consapevolezza di portare un oggetto vietato può essere inferita dal suo occultamento e dalla sua collocazione nell'abitacolo (es. sotto il sedile) se tale collocazione è incompatibile con l'uso ordinario (es. attrezzi normalmente nel bagagliaio).
  • La circostanza che un veicolo sia utilizzato anche da terzi (es. il padre) non esclude automaticamente la responsabilità del conducente: è necessario fornire elementi concreti che rendano verosimile che l'oggetto appartenga o sia stato messo da altri.
  • Dichiarazioni rese dall'imputato dopo una perquisizione non sono di per sé prova della consapevolezza precedente, ma possono concorrere con altri indizi nel consentire al giudice di merito una valutazione complessiva.
  • In cassazione i motivi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili; l'assenza di un vizio significativo nella motivazione di merito rende difficile la riforma.
  • Chi propone ricorso infondato corre il rischio di essere condannato alle spese e di dover versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; per evitarlo occorre dimostrare l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
  • Prassi difensiva consigliata: documentare l'uso promiscuo del veicolo, fornire spiegazioni plausibili sull'origine e sul riposto dell'oggetto, e contestare con elementi fattuali l'assunto dell'occultamento intenzionale.

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