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Sentenza

Sentenza n. 1029/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento: - del provvedimento di rigetto dell’istanza di condono presentata dal ricorrente, in qualità di comproprietario, per l'avvenuta realizzazione di abusi edilizi in Roma, consistenti nella realizzazione di un'unità immobiliare a destinazione uso agricolo per mq. 300,00 di superficie utile (con una volumetria calcolata pari a mc. 1170,00), espresso con Determinazione Dirigenziale Rep. -OMISSIS- del 26/03/2021, trasmessa via Racc. A/R e ricevuta dal ricorrente in data 02/04/2021; - ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al predetto provvedimento di rigetto

Giustizia amministrativa202106160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo alla realizzazione di un'unità immobiliare a destinazione agricola di 300 mq, con volumetria di 1.170 mc

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di condono edilizio sostenendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994 e della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2005, n. 2699, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e disparità di trattamento. In particolare, ha contestato l'applicazione del limite volumetrico di 750 mc agli abusi edilizi non residenziali, sostenendo che tale limite dovesse operare soltanto per gli immobili residenziali e richiamando una prassi dell'Ufficio Condono di Roma Capitale che avrebbe consentito la sanatoria di immobili non residenziali di volumetria superiore. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994 e l'eccesso di potere, sostenendo che sulla domanda si fosse formato il silenzio-assenso per il decorso del termine di 24 mesi. Ha inoltre chiesto l'acquisizione del fascicolo di condono e di provvedimenti amministrativi adottati in casi analoghi.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il silenzio-assenso sulle domande di condono edilizio presupponga la sussistenza di tutti i requisiti di legge e non possa produrre l'effetto sanante quando l'opera sia obiettivamente non condonabile. Poiché la costruzione aveva una volumetria di 1.170 mc, superiore al limite massimo di 750 mc previsto dall'art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994, il decorso del termine biennale non poteva determinare la formazione del titolo tacito. Il limite di 750 mc è stato ritenuto applicabile a tutte le opere abusive, senza distinzione tra destinazione residenziale e non residenziale, sia per gli ampliamenti sia per le nuove costruzioni. Il giudice ha escluso che la prassi amministrativa e la circolare del Ministero dei Lavori pubblici del 17 giugno 1995 potessero derogare alla legge, rilevando che la circolare era contra legem e disapplicabile. Il ritardo nella definizione della pratica non poteva fondare un affidamento tutelabile né trasformare una prassi illegittima in fonte normativa. È stato ritenuto irrilevante anche il successivo impegno del ricorrente a rimuovere la volumetria eccedente, trattandosi di questione eventualmente rilevante in futuri procedimenti, ma estranea al giudizio sul diniego. L'istanza istruttoria è stata respinta perché priva di interesse, nonché perché il processo non può essere utilizzato per acquisire documentazione mediante un'istanza istruttoria quando l'interessato non abbia attivato gli strumenti propri dell'accesso. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, l. 724/1994

    opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi; nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria

    Il limite volumetrico di 750 mc si applica a tutte le opere abusive, comprese quelle non residenziali, senza distinzione in ragione della destinazione dell'immobile.

  • art. 39, comma 4, l. 724/1994

    Il decorso del termine biennale non determina il silenzio-assenso quando manchino i presupposti sostanziali di legge per il condono.

  • circolare Ministero dei Lavori pubblici n. 2241/UL del 17 giugno 1995

    limite volumetrico solo agli edifici residenziali

    La circolare, in contrasto con la legge, non può escludere dal computo le superfici non residenziali ed è suscettibile di disapplicazione.

  • circolare Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2005, n. 2699

    Non può essere invocata per superare il limite volumetrico stabilito dall'art. 39 della legge n. 724/1994.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nello svolgimento del giudizio davanti al TAR.

Massime di principio

  • Il limite volumetrico massimo di 750 mc previsto dall'art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994 si applica a tutte le opere abusive oggetto di condono, comprese le nuove costruzioni e gli ampliamenti a destinazione non residenziale, poiché la disposizione non introduce alcuna distinzione fondata sulla destinazione dell'immobile.
  • Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio può formarsi soltanto quando l'istanza sia assistita da tutti i presupposti sostanziali e documentali richiesti dalla legge; il mero decorso del termine previsto dall'art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994 non può sanare un abuso che ecceda il limite volumetrico legale.
  • Una prassi amministrativa difforme dalla legge non costituisce fonte normativa e non può fondare la sanatoria di opere non condonabili né imporre all'amministrazione di reiterare un'interpretazione illegittima.
  • Una circolare amministrativa non può derogare ai limiti stabiliti dalla legge; quando ne contrasti il contenuto, il giudice può disapplicarla ai fini della decisione.
  • Il ritardo dell'amministrazione nella definizione della domanda di condono non attribuisce al privato il diritto di beneficiare di una prassi amministrativa illegittima sopravvenuta o consolidatasi durante il ritardo procedimentale.
  • L'istanza istruttoria non può essere utilizzata come strumento alternativo all'accesso per ottenere documenti amministrativi, né può essere accolta quando la documentazione richiesta sia irrilevante ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzioIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicitàPrimato del diritto UE e disapplicazioneOnere della prova e principio dispositivo

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