Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36264/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 21/04/2021. Il ricorrente contestava: 1) la validità della notifica del decreto di citazione a giudizio per mancata ricezione e per notifica effettuata ad un civico diverso (24 vs 24-bis); 2) la configurabilità del reato di estorsione (art. 629 c.p.), deducendo l'assenza dell'elemento della minaccia idonea a coartare la volontà e dell'ingiustizia del profitto, nonché che le richieste erano mere domande di prestito; 3) la genericità della contestazione in relazione ai lavori contestati, l'inattendibilità delle persone offese e divergenze con dichiarazioni rese in sede civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano processuale ha ritenuto generica e infondata la censura sulla nullità della notifica: l'ufficiale giudiziario aveva accertato l'assenza del destinatario e depositato il plico nella cassetta postale del civico; l'ipotesi di omonimia era generica e non provata; l'art. 157 c.p.p. non era applicabile in modo da invalidare la notifica e l'eccezione era tardiva (non sollevata in appello). Sul merito penale ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla configurabilità del delitto di estorsione, richiamando il principio secondo cui la minaccia integra estorsione quando è concretamente idonea a comprimere l'autonomia negoziale della vittima; nel caso concreto la corte territoriale ha motivatamente riscontrato l'influenza determinante del ruolo ricoperto dall'imputato nella procedura di assegnazione delle commesse e la coartazione delle vittime, inclusa la modalità delle richieste di prestito. Sono state respinte anche le censure sulla genericità dell'imputazione e sull'attendibilità dei testi. Conseguentemente il ricorrente è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020 art. 23 co. 8

    Consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la procedura è stata applicata per il trattamento del ricorso in Corte di Cassazione.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che le forme previste dall'art. 157 (notifica a mezzo servizio postale) non comportavano la nullità dedotta, anche perché la disposizione rinvia alle eccezioni degli artt. 161 e 162 (domicilio non eletto/detenuto); in ogni caso l'eccezione è stata considerata tardiva se sollevata in cassazione.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento nella valutazione delle forme di notifica; la Corte ha ricordato che le norme sulle notifiche si integrano con gli artt.161-162.

  • art. 162 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art.161 nella valutazione delle modalità di notifica e delle relative eccezioni.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio secondo cui eventuali vizi di notifica possono essere sanati dalla deliberazione della sentenza di primo grado se l'eccezione non è stata tempestivamente sollevata.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sostanziale sull'estorsione; la Corte ha ribadito che il reato si configura quando la minaccia è concretamente idonea a costringere la vittima e l'ingiusto profitto è ottenuto mediante la compressione dell'autonomia negoziale.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Citato nel contesto di diversità di prospettazione del fatto tra gradi di giudizio; la Corte ha ritenuto comunque coerente la ricostruzione della responsabilità penale rispetto al capo di imputazione.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha ricordato che le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alle stesse regole probatorie previste da tale comma per i testi speciali, ma possono comunque fondare la condanna se adeguatamente verificate in termini di credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le deduzioni sulla nullità di una notifica per dispersione o per errore nel civico devono essere adeguatamente provate: la mera ipotesi di omonimia o di differente numerazione è generica e insufficiente.
  • Le eccezioni sulle modalità di notifica richiedono tempestività: se non sollevate nei gradi appropriati possono essere dichiarate tardive e i vizi sanati dalla deliberazione della sentenza di primo grado (art. 180 c.p.p.).
  • La forma di notifica mediante deposito in cassetta postale, accertata dall'ufficiale giudiziario, può essere considerata valida se l'ufficiale ha rilevato l'assenza del destinatario e il contesto (es. località di piccole dimensioni) non rende probabile l'omonimia.
  • L'estorsione (art. 629 c.p.) si realizza quando la minaccia è concretamente idonea a comprimere l'autonomia negoziale della vittima: non è necessario che la scelta sia completamente annullata, basta che la possibilità di autodeterminazione sia seriamente condizionata.
  • L'uso strumentale di poteri legittimi o di comportamenti formalmente leciti può assumere carattere estorsivo se finalizzato a costringere la vittima (es. prospettare l'esclusione da commesse per ottenere prestazioni o denaro).
  • Richieste di prestito possono integrare estorsione se emergono in un contesto minaccioso e come strumento per ottenere un profitto ingiusto; la promessa di restituzione non esclude automaticamente l'antigiuridicità.
  • Le dichiarazioni delle persone offese possono fondare una condanna se il giudice valuta in modo rigoroso la loro credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva, anche se divergono parzialmente da deposizioni rese in sede civile.
  • Le censure che riproducono criticità già esaminate e adeguatamente motivate dal giudice di merito sono spesso ritenute generiche e manifestamente infondate in sede di Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.