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Legge

L.R. Sicilia 14/2002

Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie

Normativa regionaleL.R. Sicilia 14/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Sicilia, il buono scuola per famiglie e studenti di scuole dell’infanzia, elementari e secondarie, interventi una tantum per il diritto allo studio, trasporto gratuito, contributi per libri di testo e altri finanziamenti scolastici. Prevede limiti di reddito e importi massimi, con applicazione degli interventi principali dall’anno scolastico 2002-2003.

Buono scuola e interventi per il diritto allo studio in Sicilia

Buono scuola e interventi per il diritto allo studio nella Regione siciliana

La legge rafforza le misure regionali a sostegno del diritto allo studio in Sicilia, con interventi economici destinati alle famiglie e agli studenti delle scuole dell’infanzia, di base e secondarie, statali e paritarie. La disciplina è integrativa rispetto alle norme regionali e statali già vigenti e si applica esclusivamente nel territorio della Regione siciliana.

Finalità generali e principi ispiratori

La Regione riconosce la libertà educativa della famiglia e il diritto allo studio per tutti gli studenti, promuovendo misure per rimuovere ostacoli economici, sociali e culturali. La legge richiama anche la tutela dei fanciulli e dei giovani contro sfruttamento minorile, lavoro nero e forme di impiego illegale o sottopagato, oltre al riconoscimento del ruolo centrale del sistema nazionale di istruzione.

Destinatari degli interventi

Possono accedere ai benefici:

  • le famiglie;
  • gli studenti;
  • gli altri soggetti che esercitano la potestà parentale;
  • i nuclei con figli a carico che frequentano scuole dell’infanzia, di base e secondarie.

Sono ammessi anche cittadini stranieri, apolidi, rifugiati politici e soggetti muniti di permesso di soggiorno, nei limiti degli accordi internazionali e delle norme statali e comunitarie. Per i portatori di handicap non assistiti da un nucleo familiare, i contributi sono erogati secondo le norme del codice civile.

Buono scuola

L’Assessorato regionale competente eroga, nei limiti dello stanziamento di bilancio, un contributo annuo denominato “buono scuola” per le spese di frequenza, tasse e contributi scolastici effettivamente sostenuti per ciascun figlio durante l’anno scolastico.

Il contributo:

  • copre fino al 75% della spesa;
  • non può superare 1.500 euro per ciascun buono;
  • per gli studenti portatori di handicap copre il 90% delle spese sostenute, sempre entro il limite massimo previsto.

Un decreto del Presidente della Regione, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, definisce i criteri operativi, tra cui:

  • il limite di reddito per l’accesso, costruito sul quoziente familiare e con priorità alle situazioni di maggiore svantaggio;
  • le fasce di copertura percentuale delle spese;
  • le spese ammissibili e l’eventuale franchigia;
  • procedure, termini di presentazione delle domande e modalità di erogazione;
  • eventuali deroghe all’obbligo di frequenza dello stesso istituto per l’intero anno scolastico;
  • i criteri di rappresentanza delle associazioni familiari, scolastiche, sindacali e professionali coinvolte nel controllo dell’attuazione.

Vigilanza, monitoraggio e relazioni

L’Osservatorio regionale permanente per la dispersione scolastica viene integrato da cinque rappresentanti di associazioni delle famiglie, scolastiche, sindacali e professionali degli insegnanti presenti nel territorio regionale. Tra i suoi compiti rientra il monitoraggio dell’offerta formativa della scuola statale e paritaria.

Presso il Dipartimento Pubblica istruzione è istituito un servizio ispettivo e di vigilanza, da svolgere almeno annualmente e anche in collaborazione con gli organi statali, per verificare il rispetto della normativa su diritto allo studio, parità scolastica e buono scuola. Al termine di ogni anno scolastico l’Assessore presenta una relazione alla Commissione legislativa competente.

Decorrenza degli interventi

Gli interventi previsti dalla legge, coordinati con il decreto attuativo del buono scuola, si applicano a partire dall’anno scolastico 2002-2003.

Assegno una tantum per il diritto allo studio

La Regione promuove, in collaborazione con enti locali, autonomie scolastiche e organizzazioni no profit, ulteriori interventi per rendere effettivo l’accesso ai vari gradi del sistema scolastico e formativo.

A integrazione delle misure già previste da leggi regionali e statali su libri di testo, sussidi, borse di studio, scambi culturali, viaggi d’istruzione, educazione permanente e legalità, ristorazione, trasporti e obbligo scolastico/formativo, viene previsto un assegno una tantum destinato alle famiglie e agli altri soggetti indicati dalla legge in condizione di disagio economico.

Il decreto attuativo stabilisce importo e modalità di erogazione tramite le istituzioni scolastiche statali. Il reddito complessivo lordo di accesso è determinato con lo stesso decreto previsto per il buono scuola.

L’importo massimo è:

  • 750 euro per singolo beneficiario;
  • 500 euro per ciascun soggetto, se più appartenenti allo stesso nucleo familiare frequentano scuole statali di ogni ordine e grado.

Trasporto gratuito per gli alunni delle scuole dell’obbligo e superiori

La Regione garantisce, tramite i comuni, il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori che devono recarsi in un altro comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, quando nel comune di residenza non esiste la corrispondente scuola pubblica.

La disciplina prevede che:

  • siano esclusi gli alunni che già usufruiscono di provvidenze regionali per la frequenza in scuole paritarie;
  • il sindaco disponga il servizio mediante abbonamenti a trasporti pubblici di linea o, su richiesta motivata, con altri mezzi comunali o affidati a terzi;
  • in alternativa possa essere riconosciuto un contributo pari al costo dell’abbonamento, se economicamente o funzionalmente più vantaggioso;
  • il contributo sia calcolato sul costo dell’abbonamento per la scuola situata nel comune più vicino, anche se lo studente frequenta una scuola più lontana;
  • il rimborso spetti solo per i giorni di effettiva frequenza e non sia dovuto nel mese in cui la frequenza documentata sia inferiore a 15 giorni, con riduzione proporzionale nelle mensilità interessate da festività, vacanze o inizio/fine anno scolastico.

Per il 2002 restano ferme le disposizioni transitorie richiamate dalla legge regionale n. 8 del 2000.

Contributo aggiuntivo per i libri di testo nella scuola media inferiore

A partire dall’anno scolastico 2002-2003 è riconosciuto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, un contributo aggiuntivo per l’acquisto dei libri di testo a favore degli alunni della prima, seconda e terza classe della scuola media inferiore appartenenti ai soggetti individuati dalla legge.

Il contributo:

  • è pari al 30% di quello già previsto dalla normativa regionale del 1985;
  • spetta ai nuclei con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 14.177,25 euro per l’anno 2001;
  • per gli anni successivi si fa riferimento all’anno fiscale immediatamente precedente;
  • l’ISEE è determinato secondo il D.P.C.M. 18 maggio 2001.

Ulteriori disposizioni settoriali

La legge contiene anche interventi di settore, tra cui:

  • l’inserimento del Museo regionale di storia naturale e mostra permanente del carretto siciliano di Terrasini tra le strutture regionali richiamate dalla normativa sui musei interdisciplinari, con conseguente abrogazione di una precedente lettera dell’elenco;
  • l’utilizzo degli avanzi di amministrazione relativi ai contributi 1998-2000 per la stamperia regionale Braille anche per acquisto e sistemazione di immobili destinati a tale attività, con acquisizione dei beni al patrimonio della Regione e concessione in uso gratuito all’Unione Italiana Ciechi;
  • ulteriori finanziamenti per scuole materne non statali ed elementi di variazione del bilancio regionale per il 2002.

Norme finanziarie

Per l’esercizio 2002 sono autorizzate spese specifiche per:

  • buono scuola;
  • vigilanza e controllo;
  • assegno una tantum e altri interventi del diritto allo studio;
  • contributi per la tassa rifiuti solidi urbani iscritta a ruolo fino all’anno 2000 per le istituzioni scolastiche statali.

Sono inoltre previste coperture a valere su accantonamenti del bilancio regionale e una stima di spesa per gli esercizi 2003 e 2004, iscritta nel bilancio pluriennale.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione, nel 2002. Molte previsioni sono legate all’anno scolastico 2002-2003 o a esercizi finanziari ormai conclusi; per questo, pur non risultando integralmente cessata, la disciplina ha oggi un interesse principalmente storico o ricostruttivo ed è in larga parte superata nei suoi effetti applicativi.

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